Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4967 del 30 ottobre 2015 ha chiarito che è nulla la notifica dell’appello al Consiglio di Stato effettuata nei confronti di una Amministrazione statale presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, invece che presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ai sensi dell’art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, nel testo sostituito dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260).
Inoltre il Collegio ha precisato che tale invalidità non può essere sanata dall’avvenuta costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato se tale costituzione interviene al solo fine di far dichiarare il ricorso inammissibile.
Di seguito il testo della sentenza.
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N. 04967/2015REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7916 del 2014, proposto da: Muhammad Usman Ghani, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Birocco e Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato;
contro
Prefettura di Bergamo – U.T.G., in persona del Prefetto p.t., Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, Sezione II, n. 144 del 2014, resa tra le parti, concernente diniego di emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2015 il Consigliere Dante D’Alessio e uditi per le parti gli avvocati Silvia Paciello, su delega di Luciano Birocco, e l’avvocato dello Stato Paola Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che l’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per sostenere l’inammissibilità dell’appello notificato tardivamente, a mezzo PEC, all’Avvocatura Distrettuale di Brescia.
Rilevato che, effettivamente, l’appello è stato notificato a mezzo PEC all’Avvocatura Distrettuale di Brescia.
Considerato che, a prescindere dalla questione della utilizzabilità o meno, nel presente giudizio, della notifica mediante posta elettronica certificata (PEC) prima dell’avvio del processo amministrativo telematico, è nulla la notifica dell’appello al Consiglio di Stato effettuata nei confronti di una Amministrazione statale presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, invece che presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ai sensi dell’art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, nel testo sostituito dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260).
Ritenuto che, nella specie, tale invalidità non può essere sanata dall’avvenuta costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato tenuto conto che tale costituzione è intervenuta al solo fine di far dichiarare il ricorso inammissibile.
Ritenuto peraltro che l’appello è anche chiaramente infondato nel merito avendo questa Sezione più volte ricordato che, per consentire la regolarizzazione dello straniero, il legislatore ha richiesto la presenza stabile del lavoratore irregolare sul territorio nazionale (e alle dipendenze di un datore di lavoro) alla data del 31 dicembre 2011, ed ha precisato che tale presenza doveva essere dimostrata (con sufficiente grado di certezza) attraverso la presentazione di documentazione proveniente da organismi pubblici. Mentre le certificazioni sanitarie prive di data certa, come ha ricordato il T.A.R. nella appellata sentenza, non sono sufficienti a dimostrare, con il grado di certezza richiesto dalla normativa di riferimento, la presenza dello straniero in Italia alla data stabilita dalle norme che hanno regolato la sanatoria perché non sono stati rilasciati nell’esercizio di pubbliche funzioni e sono privi comunque di certezza con riferimento al periodo nel quale l’interessato sarebbe stato in Italia (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 299 del 23 gennaio 2015).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 30/10/2015.