Delega Appalti: tutte le modifiche apportate dalla Camera

La Camera dei deputati, nella seduta del 17 novembre, ha approvato il disegno di legge, già approvato dal Senato,  che delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il testo è stato modificato nel corso dell’esame alla Camera (sia in sede referente, sia in Assemblea).

Il provvedimento, recante Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, passa nuovamente all’esame del Senato.

Il testo è stato modificato in più punti nel corso dell’esame in sede alla Camera (in sede referente e in Assemblea). Le modifiche hanno riguardato, in primo luogo, le modalità e i termini per l’esercizio della delega.

In particolare l’Assemblea della Camera:

  • ha precisato la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo.  Il testo approvato dal Senato prevedeva che entrambe le finalità fossero perseguite con un unico decreto legislativo da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  • Relativamente alle modalità e alle procedure per l’esercizio della delega, ha modificato il testo del comma 3, prevedendo che il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata si pronunciano entro venti giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi e che gli schemi dei decreti sono contestualmente trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione medesima. Decorsi inutilmente i predetti termini i decreti possono essere comunque adottati anche in assenza dei pareri.
  • ha previsto che linee guida di carattere generale del nuovo Codice devono essere proposte dall’ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, che sono trasmesse prima dell’adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere (comma 5)

L’assemblea è intervenuta inoltre sui principi e criteri direttivi modificando:

  •  la lettera c) del comma 1 che introduce la previsione di specifiche tecniche nei criteri di aggiudicazione di un appalto, nelle condizioni di esecuzione del medesimo nonché nei criteri per la scelta delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione tali da assicurare l’accessibilità da parte delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei
  • la lettera m) che prevede una specifica disciplina per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, con la previsione dell’affidamento del controllo preventivo ad un ufficio della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza;
  • la lettera s) che prevede la revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara in modo che avvenga tramite strumenti di pubblicità di tipo informatico nell’ambito della quale, rispetto al testo approvato dal Senato,è stata soppressa la pubblicazione, in ogni caso, degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, nonché definizione di indirizzi generali da parte del Ministero delle infrastrutture, d’intesa con l’ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un’unica piattaforma digitale presso l’ANAC di tutti i bandi di gara;
  • la lettera dd) che prevede forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti fatto salvo l’obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente;
  • la lettera oo) che prevede la limitazione del ricorso all’appalto integrato, previsione di norma della messa a gara del progetto esecutivoesclusione dell’affidamento dei lavori sulla base della progettazione di livello preliminare, nonché progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
  • la lettera oo bis) con riferimento alle gare pubbliche per l’acquisto di beni, che prevede specifiche tecniche relative alle gare da espletarsi, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza;
  • ha introdotto la lettera tt bis) sulla disciplina del procedimento per la decadenza e sospensione delle attestazioni;
  • ha modificato la lettera vv) sulla razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, disciplinando il ricorso alle procedure arbitrali al fine di escludere il ricorso a procedure diverse da quelle amministrate, garantire la trasparenza, la celerità e l’economicità e assicurare il possesso dei requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari;
  • ha introdotto la lettera oo bis) che stabilisce la previsione e razionalizzazione del rito abbreviato per i giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture;
  • ha modificato la lettera ddd) che prevede l’ introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto, attraverso l’introduzione di “clausole sociali” volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
  • ha modificato la lettera eee) sulla previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori relativamente alla contrattazione collettiva e all’introduzione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
  • ha modificato la lettera fff) che prevede una disciplina organica dei contratti di concessione, per un verso, mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti e, per l’altro, attraverso la previsione di criteri per le concessioni escluse dall’ambito di applicazione delle direttive europee, nonché previsione di criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
  • ha modificato la lettera ggg) che prevede l’obbligo per i concessionari – pubblici e privati – di lavori o di servizi pubblici, già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedure ad evidenza pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati o tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.

Infine ha modificato il comma 9 che introduce una clausola sociale di riassorbimento occupazionale nei casi di successione delle imprese nel contratto di appalto nelle attività di call center prevedendo che, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto, il rapporto di lavoro dei lavoratori impiegati dall’appaltatore uscente continua con l’appaltatore subentrante secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In assenza di specifica disciplina nazionale collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri per l’attuazione della disposizione. Ed anche il comma 10, che  dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino, sono abrogate le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione (performance bond) e che, dalla data di entrata in vigore della legge  e fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino, è sospesa l’applicazione delle medesime disposizioni.

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Redazione

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