Legge stabilità 2016: parità professionisti-imprese per i fondi Ue

La legge di stabilità 2016 prevede che l’accesso ai fondi europei  sia estesa anche ai liberi professionisti.

Il testo modifica l’art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, aggiungendo il seguente comma che equipara i liberi professionisti alle piccole – medio imprese:

I Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell’allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall’articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d’azione per le libere professioni del Piano d’azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.

La modifica è stata introdotta da un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio ed inserito nel Maxi emendamento sostitutivo del ddl stabilità approvato dal Senato venerdì scorso.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, l’emendamento trova la propria giustificazione nella necessità di equiparare, per quanto attiene alla eleggibilità ai fondi europei, le libere professioni alle imprese, secondo una prassi consolidata a livello europeo.

I presentatori dell’emendamento si soffermano in particolare sul fatto che, a livello comunitario, il fattore determinante per l’identificazione di un’impresa sia non – come nel nostro ordinamento – la forma giuridica, ma l’attività economica, e citano in tal senso quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 361, del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, espressamente richiamata dal Regolamento UE n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sui fondi strutturali). Merita di essere citato in particolare l’art. 1 dell’Allegato alla Raccomandazione n. 361 , che recita testualmente: “Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica.”

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Redazione

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