Consiglio di Stato, IV, 4.12.2000 n. 6455
Esula dalla giurisdizione amministrativa di legittimità ogni considerazione che attenga al merito delle valutazioni delle commissioni ordinaria e superiore di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate (cfr. Cass., S.U., 8 gennaio 1997, n. 91; Cons. Stato, IV, 6 giugno 1997, n. 623; IV, 1 settembre 1999, n. 1387 e n. 1398).
Deve perciò escludersi che il giudice amministrativo possa procedere all’esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di svolgimento degli scrutini di avanzamento, o verificare la specifica congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica della commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (cfr. Cons. Stato, 3 giugno 1997, n. 592).
Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio non può più ritenersi intrinseco alla valutazione di merito (che in sé implica una più o meno lata opinabilità), bensì trasmoda in eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, IV, 10 marzo 1998, n. 397): il che avviene nei casi in cui sia oggettivamente rilevabile la manifesta irrazionalità nell’esercizio della discrezionalità (nella valutazione tecnica degli scrutinandi).
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