D.M. 28 novembre 2000

MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Decreto
28 novembre 2000

Oggetto:

Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(G.U.
10.4.2001 n. 84)

Art.
1

Disposizioni
di carattere generale

1.
I principi e i contenuti del presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta’ e
imparzialita’, che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il personale
militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia
penitenziaria, nonche’ i componenti delle magistrature e
dell’Avvocatura dello Stato – si impegnano ad osservarli all’atto
dell’assunzione in servizio.

2.
I contratti collettivi provvedono, a norma del-l’art. 58-bis, comma
3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al coordinamento
con le previsioni in materia di responsabilita’ disciplinare. Restano
ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilita’
dei pubblici dipendenti.

3.
Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in
cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque
per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti.
Nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 2, le previsioni degli
articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai
codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’art.
58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art.
2

P
r i n c i p i

1.
Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di
rispettare i principi di buon andamento e imparzialita’
dell’amministrazione. Nell’espletamento dei propri compiti, il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente

l’interesse
pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla
cura dell’interesse pubblico che gli e’ affidato.

2.
Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di
evitare di prendere decisioni o svolgere attivita’ inerenti alle sue
mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di
interessi. Egli non svolge alcuna attivita’ che contrasti con il
corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare

situazioni
e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine
della pubblica amministrazione.

3.
Nel rispetto dell’orario di lavoro, il dipendente dedica la

giusta
quantita’ di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie
competenze, si impegna ad adempierle nel modo piu’ semplice ed
efficiente nell’interesse dei cittadini e assume le responsabilita’
connesse ai propri compiti.

4.
Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per
ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di
cui dispone per ragioni di ufficio.

5.
Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un
rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e
l’amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la
massima disponibilita’ e non ne ostacola l’esercizio dei diritti.
Favorisce l’accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano
titolo e, nei limiti in cui cio’ non sia vietato, fornisce tutte le

notizie
e informazioni necessarie per valutare le decisioni
dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.

6.
Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle
imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di
semplificazione dell’attivita’ amministrativa, agevolando, comunque,
lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attivita’ loro
consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in

vigore.

7.
Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la
distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei
limiti delle proprie competenze, favorisce l’esercizio delle funzioni
e dei compiti da parte dell’autorita’ territorialmente competente e
funzionalmente piu’ vicina ai cittadini interessati.

Art.
3

Regali
e altre utilita’

1.
Il dipendente non chiede, per se’ o per altri, ne’ accetta, neanche
in occasione di festivita’, regali o altre utilita’ salvo quelli
d’uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque
possano trarre benefici da decisioni o attivita’ inerenti
all’ufficio.

2.
Il dipendente non chiede, per se’ o per altri, ne’ accetta, regali o
altre utilita’ da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto
grado. Il dipendente non offre regali o altre utilita’ ad un
sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi,
salvo quelli d’uso di modico valore.

Art.
4

Partecipazione
ad associazioni e altre organizzazioni

1.
Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il
dipendente comunica al dirigente dell’ufficio la propria adesione ad
associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i
cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attivita’
dell’ufficio, salvo che si tratti di partiti politici

o
sindacati.

2.
Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad
associazioni ed organizzazioni, ne’ li induce a farlo promettendo
vantaggi di carriera.

Art.
5

Trasparenza
negli interessi finanziari

1.
Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti
i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli
abbia avuto nell’ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi
parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti
finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano
con soggetti che abbiano interessi in attivita’ o decisioni inerenti
all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2.
Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica
all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto
grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano
attivita’ politiche, professionali o economiche che li pongano in
contatti frequenti con l’ufficio che egli dovra’ dirigere o che siano
coinvolte nelle decisioni o nelle attivita’ inerenti all’ufficio. Su
motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari
generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e tributaria.

Art.
6

Obbligo
di astensione

1.
Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o
ad attivita’ che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi
parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od
organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od
organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o
agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
societa’ o stabilimenti di cui egli sia amministratore o

gerente
o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il
dirigente dell’ufficio.

Art.
7

Attività
collaterali

1.
Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’amministrazione
retribuzioni o altre utilita’ per prestazioni alle quali e’ tenuto
per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio.

2.
Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui
od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico in decisioni o attivita’ inerenti
all’ufficio.

3.
Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di
incarichi remunerati.

Art.
8

Imparzialità

1.
Il dipendente, nell’adempimento della prestazione lavorativa,
assicura la parita’ di trattamento tra i cittadini che vengono in
contatto con l’amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non
rifiuta ne’ accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente
accordate o rifiutate ad altri.

2.
Il dipendente si attiene a corrette modalita’ di svolgimento
dell’attivita’ amministrativa di sua competenza, respingendo in
particolare ogni illegittima pressione, ancorche’ esercitata dai suoi
superiori.

Art.
9

Comportamento
nella vita sociale

1.
Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre
nell’amministrazione per ottenere utilita’ che non gli spettino. Nei
rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali
nell’esercizio delle loro funzioni, non menziona ne’ fa altrimenti
intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio’ possa
nuocere all’immagine dell’amministrazione.

Art.
10

Comportamento
in servizio

1.
Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne’ affida ad
altri dipendenti il compimento di attivita’ o l’adozione di decisioni
di propria spettanza.

2.
Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le
assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.

3.
Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di
cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d’urgenza, egli non
utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per esigenze personali. Il
dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell’amministrazione se
ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d’ufficio e non vi
trasporta abitualmente persone estranee all’amministrazione.

4.
Il dipendente non accetta per uso personale, ne’ detiene o gode a
titolo personale, utilita’ spettanti all’acquirente, in relazione
all’acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

Art.
11

Rapporti
con il pubblico

1.
Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata
attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli
siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri
dipendenti dell’ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli
rispetta l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni

a
cui sia tenuto motivando genericamente con la quantita’ di lavoro da
svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli
appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro
reclami.

2.
Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a
tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si
astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell’immagine dell’amministrazione. Il dipendente tiene informato il
dirigente dell’ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.

3.
Il dipendente non prende impegni ne’ fa promesse in ordine a
decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, se cio’
possa generare o confermare sfiducia nell’amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialita’.

4.
Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni
il dipendente adotta un linguaggio chiaro e

comprensibile.

5.
Il dipendente che svolge la sua attivita’ lavorativa in una
amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del
rispetto degli standard di qualita’ e di quantita’ fissati
dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si
preoccupa di assicurare la continuita’ del servizio, di consentire
agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalita’ di prestazione del servizio e sui
livelli di qualita’.

Art.
12

Contratti

1.
Nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, il
dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, ne’
corrisponde o promette ad alcuno utilita’ a titolo di
intermediazione, ne’ per facilitare o aver facilitato la conclusione
o l’esecuzione del contratto.

2.
Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti
di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel
biennio precedente. Nel caso in cui l’amministrazione concluda
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti
a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare
all’adozione delle decisioni ed alle attivita’ relative
all’esecuzione del contratto.

3.
Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese

con
cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente
dell’ufficio.

4.
Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente,
questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di
affari generali e personale.

Art.
13

Obblighi
connessi alla valutazione dei risultati

1.
Il dirigente ed il dipendente forniscono all’ufficio interno di
controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione
dei risultati conseguiti dall’ufficio presso il quale prestano
servizio. L’informazione e’ resa con particolare riguardo alle
seguenti finalita’: modalita’ di svolgimento dell’attivita’
dell’ufficio; qualita’ dei servizi prestati; parita’ di trattamento
tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli
uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerita’
delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione
delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e
segnalazioni.

Art.
14

Abrogazione

1.
Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 e’
abrogato.

[Roma,
28 novembre 2000 – Il Ministro: Bassanini

Registrato
alla Corte dei conti il 20 febbraio 2001]

NOTE

Queste
le premesse al decreto:

(…)
Visto l’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al
Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego;

Visto
l’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel
piu’ ampio quadro della delega conferita al Governo per la riforma
della pubblica amministrazione, ha, tra l’altro, specificamente
conferito al Governo la delega per apportare modificazioni ed
integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n.
29;

Visto
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell’art. 11, comma 4, della predetta legge n. 59 del 1997;

Visto,
in particolare, l’art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall’art. 27 del predetto decreto
legislativo n. 80 del 1998;

Visto
il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994, con il
quale e’ stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 58-bis

del
predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;

Ritenuta
la necessita’ di provvedere all’aggiornamento del predetto codice di
comportamento alla luce delle modificazioni intervenute

all’art.
58-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Sentite
le confederazioni sindacali rappresentative;

decreta:
(…)

Redazione

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