La camera ha approvato un emendamento al comma 299 che interviene sulla disposizione (art.1, co. 113, della legge n.190/2014, legge di stabilità 2015) che ha escluso dalla penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati prevista dalla “riforma Fornero” (di cui all’articolo 24, comma 10, DL 201/2011: riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva (pari, nel 2015, a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mese per le donne) entro il 31 dicembre 2017.
L’emendamento estende tale disposizione ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere (solo per i ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016) le sopra indicate penalizzazioni, applicate in attuazione della normativa vigente al momento del pensionamento.
Si ricorda che l’articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ha stabilito che l’accesso alla pensione anticipata (ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma), a decorrere dal 1° gennaio 2012, è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una penalizzazione consistente nella riduzione percentuale di 1 punto per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni, e di 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
Successivamente, l’articolo 1 comma 113, della legge n.190/2014 ha escluso la penalizzazione per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, con riferimento alle pensioni anticipate liquidate a decorrere dal 2015.
Con tale emendamento viene esclusa la penalizzazione anche ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014
La copertura degli oneri è assicurata a valere sulle risorse del Fondo per il pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in attività usuranti (fondo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247/2007) che viene ridotto di 15,1 milioni di euro per il 2016, 15,4 milioni di euro per il 2017, 15,8 milioni di euro per il 2018, 16,2 milioni di euro per il 2019, 16,5 milioni di euro per il 2020, 16,9 milioni di euro per il 2021, 17,2 milioni di euro per il 2022, 17,7 milioni di euro per il 2023, 18 milioni di euro per il 2024, 18,4 milioni di euro a decorrere dal 2025 (con conseguente corrispondente riduzione degli importi previsti per la copertura degli oneri derivanti dall’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (art. 7, c. 1, D.Lgs. 67/2011).