Dopo aver visto le norme sui rifiuti e sugli acquisti verdi, analizziamo le disposizioni su bonifiche/danno ambientale ed urbanistica/espropri.
L’articolo 31 modifica la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, introdotta nell’ordinamento dall’art. 2 del D.L. 208/2008 (che viene conseguentemente abrogato), provvedendo a ricollocarla all’interno del cd. Codice ambientale (nuovo articolo 306-bis del D.Lgs. 152/2006).
L’articolo 56 istituisce un credito d’imposta per gli anni 2017-2019 (nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati), per le imprese che effettuano nell’anno 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a 20.000 euro)di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, viene altresì prevista l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 17,5 milioni di euro per il triennio 2016-2018.
L’articolo 78, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica le vigenti norme relative all’utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato, modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle strutture di destinazione, dall’altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possibile giungere all’esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi (nuove lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 5-bis della legge 84/1994).
In merito all’urbanistica e gli espropri, l’articolo 22, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica l’articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari (allegato al R.D. 499/1929), al fine di inserire nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario anche i contratti contemplati dall’art. 2643, numero 2-bis, del codice civile, vale a dire quelli che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.
L’articolo 74, introdotto nel corso dell’esame al Senato, disciplina l’espropriabilità dei beni gravati da uso civico, prevedendo che tali beni possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, salvo il caso in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico (nuovo comma 1-bis dell’articolo 4 del D.P.R. n.327/2001).