La Legge di Stabilità 2016 mira al rafforzamento della centralizzazione degli acquisti di beni e servizi.
Al riguardo il comma 494, prevede che “All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «E’ fatta salva la possibilita’ di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita’, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorita’ nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita’ per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita’ di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti gia’ stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma».
La norma è intesa a rafforzare il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come in particolare la limitazione delle deroghe all’obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019, e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo, che deve essere inferiore di almeno il 10% rispetto ai corrispettivi risultanti dalle convenzioni ed accordi quadro. Per talune categorie merceologiche tale limite è stato fissato inferiore ad almeno il 3%.
Viene anche esteso l’ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali (comma 495), a tutte le stazioni appaltanti (commi 496-498) ed agli enti locali, precisandosi altresì gli ambiti territoriali entro i quali possono operare i soggetti aggregatori ! 103! (comma 499).
L’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi (comma 272).
La legge punta altresì ad incrementare l’utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni per gli acquisti pubblici (commi 498,507-508). Il mancato ricorso agli strumenti Consip è infine disincentivato introducendo l’obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi (comma 278).
Altre modifiche sono motivate da un’esigenza di semplificazione, mirando a garantire celerità e tempestività per i piccoli acquisti (commi501-503), oppure di trasparenza, i cui contenuti sono stati estesi nel corso dell’esame alla Camera (comma 505).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al nostro ebook “Legge di Stabilità 2016. Guida alle novità”