Offerta tecnicamente più vantaggiosa: il Cds sull’attribuzione dei punteggi

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5717 depositata il 17 dicembre 2015, ha rilevato che, nelle gare indette con il criterio dell’offerta tecnicamente più vantaggiosa, dev’essere attribuito il punteggio massimo alla migliore offerta tecnica, riparametrando proporzionalmente il punteggio assegnato alle altre, al precipuo fine di mantenere il giusto equilibrio tra l’offerta tecnica e quella economica e di evitare, così, che al fattore prezzo venga riconosciuto un peso relativamente maggiore rispetto al fattore qualità (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2014, n.899).

In merito poi ai criteri di valutazione della qualità dell’offerta tecnica e alla motivazione dei punteggi, il Collegio ha chiarito che  il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una motivazione sufficiente ed adeguata, purchè siano stati prefissati criteri di valutazione sufficientemente precisi e dettagliati (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2014, n.4698), e che i relativi giudizi espressi dalla Commissione di gara, da intendersi afferenti al perimetro della discrezionalità tecnica ad essa riservata, posso essere giudicati illegittimi solo se affetti da vizi di manifesta irragionevolezza o di macroscopica erroneità (cfr. ex multis Cons, St., sez. V, 26 marzo 2014, n. 1468).

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

N. 05717/2015REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7155 del 2015, proposto da:
Operatori Sanitari Associati Società Cooperativa in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con La Mimosa ONLUS, rappresentata e difesa dall’avv. Guido De Santis, con domicilio eletto presso Guido De Santis in Roma, Via Livorno n.6;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Matera, rappresentata e difesa dall’avv. Agostino Meale, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, Via Cosseria, n.2;
nei confronti di
Auxilium Società Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia, Rocco De Bonis, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, V. Principessa Clotilde n.5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA – POTENZA: SEZIONE I n. 00399/2015, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di assistenza domiciliare sanitaria, farmacologica, infermieristica, riabilitativa, medica e psicologica;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Matera e di Auxilium Società Cooperativa Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Guido De Santis, Filippo Panizzolo su delega di Agostino Meale, Angelo Clarizia e Rocco De Bonis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respingeva il ricorso proposto dalla società cooperativa Operatori Sanitari Associati (d’ora innanzi OSA), in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con la mandante La Mimosa società cooperativa sociale ONLUS, contro l’aggiudicazione alla Auxilium società cooperativa sociale del servizio triennale di assistenza domiciliare sanitaria, farmacologica, infermieristica, medica e psicologica in favore della Azienda Sanitaria di Matera (d’ora innanzi ASM).
Avverso la predetta decisione proponeva appello l’OSA, contestando la correttezza della statuizione gravata e domandandone la riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.
Resistevano l’ASM e l’Auxilium, che contestavano la fondatezza dell’appello (la seconda eccependone anche l’inammissibilità per carenza di interesse), chiedendone la reiezione, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 3 dicembre 2015.

DIRITTO

1.- E’ controversa la legittimità dell’aggiudicazione alla Auxilium del servizio, di durata triennale, di assistenza domiciliare sanitaria, farmacologica, infermieristica, medica e psicologica in favore della ASM.
Il Tribunale lucano ha riscontrato la legittimità della procedura controversa, disattendendo le molteplici censure articolate nel ricorso e nei motivi aggiunti.
La OSA critica la statuizione gravata, ribadendo la sussistenza dei vizi dedotti a carico dell’aggiudicazione dell’appalto alla Auxilium.
2.- Il rispetto dell’ordine logico, nella trattazione delle questioni, impone di principiare dalla disamina dell’eccezione preliminare, formulata dalla società appellata, di inammissibilità dell’appello, per carenza di interesse, in ragione della mancata allegazione, da parte dell’appellante, della prova di resistenza (posto che l’offerta di Auxilium è stata valutata migliore sia sul piano tecnico che su quello economico).
L’eccezione è fondata, nei termini di seguito precisati.
Deve, al riguardo, rilevarsi che la verifica della sussistenza dell’interesse all’impugnativa deve rivelare la sua concretezza, nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità, con la conseguenza che il gravame dell’aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l’esclusione dell’impresa aggiudicataria (che implicherebbero un immediato vantaggio per il ricorrente), ma che risulti fondato sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti, dev’essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 8 settembre 2015, n.4209).
Orbene, nel caso di specie, a fronte dell’assegnazione all’aggiudicataria Auxilium del punteggio complessivo di 98,04 e all’OSA di quello di 90,73 e, quindi, di uno scarto di più di sette punti, la ricorrente omette di allegare la dimostrazione, mediante prospettazioni attendibili, che il predetto (notevole) divario (afferente soprattutto alla componente relativa alla qualità dell’offerta tecnica) sarebbe eliminato per effetto dell’annullamento delle valutazioni censurate e della loro riedizione in coerenza con il relativo effetto conformativo, sicchè il gravame in esame dev’essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse (essendo rimasto del tutto indimostrato che dal suo eventuale accoglimento la OSA ritrarrebbe un vantaggio concreto).
3.- Ma, quand’anche si intendesse disattendere la predetta eccezione e si esaminasse il merito dell’appello, si perverrebbe alle medesime conclusioni reiettive, alla stregua delle sintetiche considerazioni che seguono.
4.- Il primo motivo di appello, con cui si insiste nel censurare le modalità di espressione dei punteggi, in quanto asseritamente frutto di una valutazione collegiale, anziché individuale, dev’essere respinto, siccome infondato in fatto.
Dall’esame del verbale relativo alla seduta del 17 settembre 2014 si evince, infatti, che i punteggi assegnati a ciascun elemento qualitativo dell’offerta tecnica sono riferibili ai singoli commissari, che hanno, infatti, provveduto a sottoscrivere i prospetti riepilogativi delle valutazioni ad essi ascritte.
Né la documentata riferibilità individuale dell’attività valutativa può intendersi smentita dalla uniformità dei punteggi assegnati dai commissari, posto che l’identità delle valutazioni non può ritenersi, di per sé (e in difetto di altri concordanti indizi), un indice univocamente significativo del carattere collegiale dello scrutinio della qualità dell’offerta tecnica.
5.- Con il secondo motivo di appello si contesta la legittimità della c.d. doppia riparametrazione dei coefficienti delle offerte tecniche, siccome contrastante sia con la lex specialis sia con l’allegato p) del d.P.R. n.207 del 2010.
La censura dev’essere disattesa.
Anche prescindendo, infatti, dall’assorbente rilievo della sua inammissibilità (tenuto conto che, eliminando la seconda riparametrazione, l’offerta della OSA guaderebbe solo 0,26 punti, che non le consentirebbero di colmare il divario, di oltre sette punti, che la separa dall’offerta aggiudicataria), osserva il Collegio che il modus procedendi seguito dalla Commissione risulta coerente con la funzione e con le modalità tecniche di attuazione dell’istituto della riparametrazione delle offerte.
E’ stato, in particolare, rilevato che, nelle gare indette con il criterio dell’offerta tecnicamente più vantaggiosa, dev’essere attribuito il punteggio massimo alla migliore offerta tecnica, riparametrando proporzionalmente il punteggio assegnato alle altre, al precipuo fine di mantenere il giusto equilibrio tra l’offerta tecnica e quella economica e di evitare, così, che al fattore prezzo venga riconosciuto un peso relativamente maggiore rispetto al fattore qualità (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2014, n.899).
Orbene, la Commissione ha compiuto proprio tale operazione, assegnando il punteggio massimo di sessanta all’offerta di Auxilium, e riparametrando proporzionalmente le altre, senza violare in alcun modo la lex specialis (che non può certo essere letta come preclusiva di tale modus operandi) e realizzando, anzi, l’interesse pubblico (ut supra identificato) alla cui soddisfazione risulta preordinato il metodo di calcolo contestato dall’appellante.
6.- Con il terzo ed ultimo motivo di appello si insiste nel sostenere la genericità di taluni criteri di valutazione della qualità dell’offerta tecnica, l’assenza di motivazione dei punteggi assegnati per quelle componenti e, comunque, l’erroneità dei pertinenti giudizi.
Deve premettersi che il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una motivazione sufficiente ed adeguata, purchè siano stati prefissati criteri di valutazione sufficientemente precisi e dettagliati (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2014, n.4698), e che i relativi giudizi espressi dalla Commissione di gara, da intendersi afferenti al perimetro della discrezionalità tecnica ad essa riservata, posso essere giudicati illegittimi solo se affetti da vizi di manifesta irragionevolezza o di macroscopica erroneità (cfr. ex multis Cons, St., sez. V, 26 marzo 2014, n. 1468).
Ora, è sufficiente leggere l’articolazione dei criteri e dei sottocriteri di valutazione, per come dettagliati all’allegato 6 del disciplinare, per escludere qualsivoglia profilo di genericità nella loro formulazione e per riscontrare, al contrario, quel sufficiente grado di precisione che autorizza la formulazione del giudizio mediante la coerente attribuzione del punteggio numerico per ciascuna componente dell’offerta tecnica.
Così verificata la correttezza dei parametri valutativi e dell’utilizzo del punteggio numerico per la valutazione della qualità dell’offerta, non resta che rilevare, per disattendere il motivo in esame, che le contestazioni articolate nella censura in esame non rivelano vizi macroscopici di illogicità o di erroneità dei giudizi contestati (che, soli, si ripete, autorizzano il sindacato della loro legittimità).
In ogni caso, e in estrema sintesi, rileva il Collegio che appaiono corretti: a) il mancato computo, nel numero complessivo delle ore dedicate alla formazione nell’offerta OSA, di quelle (96) dedicate al training on the job (afferenti alla diversa attività di affiancamento nelle ore lavorative), dovendosi avere riguardo alle sole ore effettivamente dedicate alla didattica (con riferimento al punto A.3, sub criterio 1, della griglia di valutazione); b) il computo anche di diverse edizioni dei corsi di formazione proposti da Auxilium, rivestendo un valore, in sé, anche la ripetizione di corsi destinati (evidentemente) a diversi allievi (con riferimento al punto A.3, sub criterio 2, della griglia di valutazione); c) il giudizio di parità formulato per entrambe le concorrenti (con riferimento al punto A.2, sub criteri 1 e 2, della griglia di valutazione, relativi, rispettivamente, alle figure professionali aggiuntive e alla loro qualificazione), essendo state correttamente bilanciate, nel punteggio finale, le valutazioni rispettivamente riportate dalle due candidate con riguardo ai suddetti sub criteri (che avevano visto primeggiare Auxilium quanto al numero delle figure professionali aggiuntive e OSA quanto alla loro qualificazione); d) il punteggio assegnato a entrambe le concorrenti relativamente al sub criterio relativo alla “distribuzione degli operatori sul territorio”, risultando ragionevole il maggiore apprezzamento della soluzione organizzativa offerta da Auxilium (nella misura in cui consente una più efficace mobilità sul territorio di unità dotate di ruoli definiti e funzionali alla migliore soddisfazione del fabbisogno degli utenti del servizio); e) il giudizio di parità formulato per entrambe le concorrenti con riferimento al sub criterio “ripartizione monte ore alle singole professionalità”, tenuto conto che non sono registrabili differenze significative tra le due offerte (tali da impedire l’assegnazione del medesimo punteggio); f) i punteggi assegnati con riferimento al sub criterio 4 del criterio “modalità organizzative”, tenuto conto che le soluzioni offerte da OSA sono state premiate con l’attribuzione di un punto in più di quelli riconosciuti ad Auxilium (senza che consti che il divario progettuale fosse tale da meritare uno scostamento maggiore); g) l’identità del punteggio assegnato ad entrambe le concorrenti con riferimento alla valutazione del “referente medico” e del “referente amministrativo”, non risultando, in particolare, che le funzioni e le responsabilità assegnate al primo, nel modello organizzativo proposto da Auxilium, fossero confuse, contrastanti con la lex specialis o incoerenti con le esigenze dell’Azienda Sanitaria.
7.- Alle considerazioni che precedono conseguono il rigetto dell’appello e la conferma della decisione impugnata.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la società appellante a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 in favore di ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
Sergio Fina, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Redazione

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