L’Inps, con la circolare n. 1 dell’8 gennaio 2016, fornisce le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. Settima salvaguardia) prevista dalla Legge di Stabilità 2016. In particolare nella circolare vengono precisate le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla salvaguardia nonché la modalità e il termine di presentazione dell’istanza di accesso al beneficio della salvaguardia.
Ai sensi del comma 270 della manovra finanziaria, i benefici della salvaguardia in argomento sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti, nel rispetto del contingente numerico stabilito dal comma 265 per ciascuna categoria di lavoratori, e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l’anno 2016, 387 milioni di euro per l’anno 2017, 336 milioni di euro per l’anno 2018, 258 milioni di euro per l’anno 2019, 171 milioni di euro per l’anno 2020, 107 milioni di euro per l’anno 2021, 41 milioni di euro per l’anno 2022, 3 milioni di euro per l’anno 2023.
Di seguito la tabella con le tipologie dei lavoratori e i criteri di ammissione.
Lavoratori di cui all’articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015 | Criteri di ammissione alla salvaguardia |
a) n.6.300 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:– a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011;- ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione di procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi. | – cessazione dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012;
ovvero – cessazione dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014
– Eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità, ai sensi dell’articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alla salvaguardia |
b) n. 9.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:-Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 1, c. 194, lettera a) della legge n. 147 del 2013).
-Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lettera f) della legge n. 147 del 2013). |
|
c) n. 6.000 lavoratori cessati di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:-Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (art. 1, c. 194, lettera b), della legge n. 147 del 2013):
-Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (art. 1, c. 194, lettera c), della legge n. 147 del 2013):
-Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lettera d), della legge n. 147 del 2013).
|
– Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
– Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.
– Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
– Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.
– Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
– Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017. |
d) n. 2.000 lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. | – Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017. |
e) n. 3.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. | – Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato;- Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017. |
I lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2016), vale a dire entro il 1° marzo 2016.