Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, ha inviato al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, una lettera, del 15 gennaio 2016, in merito all’applicabilità del Codice dei contratti pubblici ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, ed alla qualificazione giuridica dei fondi medesimi.
L’Autorità, dopo aver ricordato che la disciplina normativa dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua è dettata dall’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ha richiamato varie norme e sentenze che portano alla conclusione che detti Fondi possano considerarsi organismo di diritto pubblico.
L’Autorità rileva quindi che da tale qualificazione giuridica discendono, come diretta ed immediata conseguenza, da un lato, l’obbligo per i suddetti Fondi di applicare la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, recepita e dettata, ad oggi, dal Codice dei contratti pubblici; dall’altro, i poteri di vigilanza dell’ANAC sugli affidamenti di appalti pubblici da essi disposti.
Ad avviso dell’Anac, dunque, i Fondi in oggetto, in quanto organismi di diritto pubblico, sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall’ANAC sia quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento, sia quando procedono all’affidamento di contratti di formazione professionale che si possa configurare giuridicamente, sotto il profilo oggettivo, come affidamento di appalto pubblico di servizi, ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 10 del Codice dei contratti pubblici (art. 3, comma 6. “Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice”; art. 3, comma 10. “Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II”).