E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, il decreto attuativo del 29 ottobre 2015, che disciplina l’attuazione dell’ASDI.
Il suddetto Decreto interministeriale dispone che i beneficiari del nuovo sussidio denominato Assegno di Disoccupazione – ASDI, saranno coloro i quali, avendo esaurito il periodo di erogazione della NASPI si trovano ancora in uno stato di disoccupazione e in una condizione economica di bisogno.
Per accedere al nuovo sussidio, il richiedente dovrà presentare una domanda di erogazione utilizzando uno specifico form on line pubblicato nel Portale INPS www.inps.it e, in seguito, dovrà recarsi nel servizio competente nel cui ambito territoriale è stabilita la propria residenza per la sottoscrizione di un “Progetto Personalizzato”, contenente in particolare l’impegno a partecipare a corsi di formazione e orientamento e ad accettare adeguate proposte di lavoro.
Le modalità con cui i servizi comunicano le caratteristiche di tale progetto, nonché gli eventuali aggiornamenti e i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni (decurtazione, sospensione e decadenza dal beneficio), oltre agli esiti del progetto medesimo, saranno stabiliti da un provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato- Regioni e il Garante della Privacy.
Pur tuttavia, nelle more dell’emanazione di tale provvedimento e ai fini di una rapida concessione del beneficio, i servizi competenti comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente per via telematica: la sottoscrizione del progetto personalizzato; gli eventuali aggiornamenti; i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni.
Per ottemperare a tale adempimento, il 18 gennaio è stata messa online la nuova sezione per la “Comunicazione ASDI” accessibile agli operatori dei Centri per l’Impiego nella relativa area riservata di Cliclavoro. I Centri per l’Impiego dovranno così comunicare, in via esclusivamente telematica, le informazioni legate al Progetto personalizzato sottoscritto dai beneficiari ed agli eventi modificativi.
L’ASDI e’ erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI per una durata massima di sei mesi. Qualora il lavoratore abbia gia’ fruito dell’ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI, l’ASDI e’ erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell’ASDI fruito in tale periodo di tempo e comunque per un numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 e i mesi di ASDI fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della NASpI.
L’importo dell’ASDI e’ pari al 75 per cento dell’ultima indennita’ NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale.
L’importo è incrementato in caso di figli a carico.