Delega appalti: ecco le disposizioni già in vigore dal 13 febbraio

E’ entrata in vigore il 13 febbraio scorso la Legge n.11/2016 recante “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2016.

In attesa dell’emanazione del nuovo codice appalti, alcune disposizioni della delega sono entrate immediatamente in vigore.

L’Aniem (associazione nazionale delle piccole e medie imprese edili) spiega che in particolare, saranno immediatamente applicabili la norma che sospende l’applicazione del performance bond, e quella che vieta, negli appalti di lavori affidati a contraente generale, l’attribuzione dell’incarico di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

– Performance bond: sospesa l’applicazione delle norme in materia di garanzia globale di esecuzione. Si ricorda che la garanzia globale di esecuzione è prevista per gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro nonché per gli affidamenti a contraente generale, nonché, in via facoltativa, per gli appalti di sola esecuzione di importo superiore a 100 milioni di euro. Per tali appalti, fino all’adozione del nuovo codice, la sospensione dell’istituto della garanzia globale di esecuzione verrà temporaneamente compensata da un rafforzamento della cauzione definitiva di cui all’art.113 del codice, nel senso che non troverà applicazione la progressiva riduzione automatica (fino al limite massimo dell’80%) dell’importo garantito. In ogni caso al termine del periodo transitorio la garanzia globale di esecuzione verrà comunque abrogata. Tali previsioni si applicano anche ai bandi pubblicati anteriormente all’entrata in vigore della Legge Delega, prevedendo la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, e perché non sia già intervenuta l’aggiudicazione provvisoria.

– Contraente generale: vietata negli appalti pubblici di lavori affidati a contraente generale l’attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale. Il divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.

Fonte: http://www.aniem.it/2016/02/dal-13-febbraio-in-vigore-la-delega-appalti-al-governo/

Redazione

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