Conflitto di interessi: all’esame della Camera la nuova disciplina

E’ all’esame della Camera  una nuova disciplina  per la risoluzione dei conflitti di interesse, che sostituirà la vigente normativa recata dalla legge n. 215/2004.

destinatari della nuova disciplina normativa sono i titolari di cariche politiche, individuati nei: titolari di cariche di governo nazionali (il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400); titolari di cariche di governo regionali (i Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i componenti della giunte regionali e delle province autonome); membri del Parlamento; consiglieri regionali.

Le regioni sono tenute ad adeguarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore dalla legge; decorso tale termine si applica la legge stessa. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano tali previsioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

La competenza per l’attuazione delle nuove disposizioni è attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la cui composizione è aumentata da tre a cinque membri, per i quali è ridefinita anche la modalità di elezione e sono richieste specifiche competenze e professionalità.

In via generale, il nuovo testo individua l’insorgere di un conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l’esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Rispetto alla disciplina vigente, il testo conferma obblighi di dichiarazione dei casi dei conflitti di interesse, prevedendo tuttavia un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da dichiarare, nel rispetto di un timing più serrato rispetto a quello attuale e con sanzioni precise. Inoltre, rispetto al quadro normativo vigente, viene esteso il novero dei soggetti obbligati. L’Autorità, entro i 30 giorni successivi, provvede agli accertamenti della completezza e veridicità delle dichiarazioni e può chiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

Nel caso in cui le dichiarazioni del titolare della carica di governo nazionale siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l’integrazione o la correzione delle stesse ma non oltre 30 giorni da tale scadenza, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria. Nel caso in cui le dichiarazioni del titolare della carica di governo nazionale non siano rese decorsi 30 giorni dal termine fissato dall’Autorità per l’integrazione o la correzione delle stesse o nel caso in cui le dichiarazioni risultino non veritiere o incomplete si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 328 c.p. relative al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che deve essere compiuto senza ritardo.

Redazione

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