[…] Dopo aver analizzato la parte relativa all’impugnazione degli atti di gara, è possibile passare alla fase successiva del procedimento di gara in senso stretto. Si fa riferimento a quella fase intermedia, nella quale la stazione appaltante procede all’esclusione degli operatori economici per diverse motivazioni. L’art. 79 del codice del processo amministrativo, nel testo vigente a far data dal 27 aprile 2010, identifica e disciplina i compiti informativi delle stazioni appaltanti nel corso della gara pubblica.
A fronte del generale dovere d’informazione codificato nella disposizione nel suo complesso, il legislatore identifica, nel comma 2, le differenti ipotesi:
a) dell’esclusione del candidato dalla gara pubblica, in favore del quale è resa obbligatoria anche la comunicazione dei motivi “del rigetto della candidatura”;
b) dell’esclusione dell’offerente, al quale devono essere comunicati anche “i motivi di rigetto della sua offerta, inclusi per i casi di cui all’art.68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi, non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali”.
La distinta considerazione dei casi di esclusione riecheggia poi, poco oltre, al quarto comma della medesima disposizione, il quale prevede l’obbligo della stazione appaltante di comunicare l’esclusione – per entrambe le ipotesi di esclusione dei candidati o degli offerenti – in un termine non superiore ai 5 giorni decorrenti dall’esclusione stessa.
Le ipotesi sub a) attengono alla fase dell’ammissione alla partecipazione alla gara pubblica e generalmente comportano l’adozione di un immediato 73 provvedimento di esclusione da parte della stazione appaltante, nella fase antecedente alla valutazione dell’offerta.
Le ipotesi sub b) si manifestano invece nella fase di svolgimento della gara pubblica e sono strettamente correlate all’attività della stazione appaltante di valutazione dell’offerta. Anche nel caso di esclusione nel corso della gara, tuttavia, può verificarsi che la ragione dell’esclusione risieda non in profili legati all’offerta, ma piuttosto nella carenza di un requisito soggettivo od oggettivo previsto per l’ammissione e la partecipazione alla selezione del contraente.
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