L’Assemblea della Camera ha avviato, il 7 marzo 2016, l’esame di un disegno di legge che delega il Governo a riformare ampi istituti del processo civile, in un’ottica di specializzazione e semplificazione dell’offerta di giustizia, e interviene direttamente sul rito per i licenziamenti illegittimi e sul procedimento ingiuntivo.
In particolare il disegno di legge abroga le disposizioni della c.d. Legge Fornero(legge n. 92 del 2012) che prevedono un rito speciale per le controversie aventi ad oggetto i licenziamenti illegittimi, disponendo la contestuale applicazione del rito del lavoro, con alcune peculiarità. Viene infatti disposto che alla trattazione delle controversie relative all’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (licenziamenti illegittimi) i giudici debbano riservare specifici giorni nel calendario, avendo cura di trattare e definire tali giudizi con particolare speditezza; spetterà ai dirigenti degli uffici giudiziari vigilare sull’osservanza di questa disposizione. Una norma transitoria specifica che i giudizi già introdotti con il rito Fornero prima dell’entrata in vigore della legge delega dovranno essere definiti in base al vecchio rito.
Il disegno di legge modifica inoltre due aspetti specifici del procedimento d’ingiunzione:
- l’art. 648 c.p.c., relativo alla provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione: la riforma allarga il campo d’applicazione della provvisoria esecuzione anche alle opposizioni proposte per vizi procedurali, chiedendo al giudice di verificare se tali vizi non siano manifestamente infondati. In caso di manifesta infondatezza, dunque, neanche un’opposizione proposta per vizi formali può impedire la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
- l’art. 634 c.p.c., relativo alla prova scritta del diritto fatto valere, idonea a fondare l’ingiunzione di pagamento o di consegna: la riforma aggiunge al catalogo di atti che possono fondare l’ingiunzione la fattura, corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesta l’annotazione della fattura stessa nelle scritture contabili del creditore.
Infine, il disegno di legge dispone in ordine all’efficienza del sistema giudiziario e alla celere definizione delle controversie. In particolare, la riforma specifica che i capi degli uffici giudiziari devono redigere entro il 31 gennaio di ogni anno un nuovo programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, tenendo conto dei risultati conseguiti negli anni precedenti ed evidenziando gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti conseguibili nel successivo quadriennio, con particolare riferimento alle pendenze ultratriennali. Slla base di tali programmi e delle statistiche relative allo smaltimento dell’arretrato, saranno assegnati agli uffici giudiziari i fondi per l’incentivazione del personale, già previsti dal decreto-legge n. 98 del 2011 (art. 37).