Appalti Pubblici pre-commerciali: il comunicato Anac

E’ stato pubblicato il Comunicato del Presidente dell’Anac del 9 marzo 2016, che fornisce indicazioni di carattere generale circa l’ambito oggettivo di applicazione degli appalti pubblici pre-commerciali (PCP).

L’Anac ha ritenuto necessario, infatti, fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del mercato indicazioni di carattere generale circa l’ambito oggettivo di applicazione degli appalti pre-commerciali (PCP), esclusi dall’applicazione del Codice, per evitare che un ricorso distorto agli stessi determini un’illegittima sottrazione degli appalti di servizi alla disciplina di riferimento.

Gli appalti pubblici pre-commerciali comprendono unicamente i contratti di appalto di servizi di ricerca e sviluppo tecnologico (R&S) che prevedono:

  • la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato tra acquirente pubblico e soggetti aggiudicatari per lo sviluppo di soluzioni innovative, non già presenti sul mercato, a partire dall’ideazione fino allo sviluppo iniziale di quantità limitate di prodotti o servizi sperimentali idonee a risolvere un problema irrisolto e tecnologicamente complesso, posto dall’acquirente pubblico;
  • la clausola di non esclusiva, in funzione della quale la stazione appaltante non riserva al suo uso esclusivo i risultati derivanti dalle attività di R&S;
  • il cofinanziamento da parte delle imprese aggiudicatarie.

Con l’appalto pre-commerciale la ricerca è mirata a un progetto altamente innovativo, più difficile da gestire rispetto a situazioni nelle quali l’elemento della innovatività è presente ma assai limitato.
Di converso, la categoria di appalto pre-commerciale non comprende quei servizi di R&S che sono svolti in modo permanente e funzionali all’esercizio delle attività ordinarie della PA, come i servizi di consulenza, formazione ecc..

Gli ambiti normativamente indicati per il ricorso agli appalti pre-commerciali sono quelli definiti dall’art. 19, comma1 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha inserito il comma 3-bis, all’art. 20 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n. 134, riguardano lo sviluppo delle comunità intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile, tenendo conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree  a  bassa  densità  abitativa, e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la logistica, la difesa e la sicurezza.
Gli ulteriori ambiti nei quali l’appalto pre-commerciale può rappresentare un utile, efficace e legittimo strumento di incentivo per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, in modo da soddisfare con i minor costi possibili e i tempi più rapidi esigenze pubbliche che non potrebbero essere altrimenti soddisfatte, sono sicuramente quello sanitario, per assicurare cure sanitarie di elevata qualità a prezzi accessibili, dell’efficientamento energetico e della lotta contro i cambiamenti climatici.

Clicca qui per leggere il comunicato integrale dell’Anac

Redazione

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