Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 5078 del 15 marzo 2016 hanno ribadito che la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) ha natura di tributo, sicché non è assoggettabile ad IVA.
Si chiude così la questione dell’applicabilità dell’IVA alla tassa rifiuti. Secondo giurisprudenza costante della stessa Corte “la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall’ art. 49, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non è assoggettabile ad Iva, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l’imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui all’ art. 3 del d.p.r. n. 633/1972, non quando si paga un’imposta, sia pur destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente” (sentenze n. 3293/2012; n. 3756/2012; 5831/2012).
Le società dei servizi ambientali dovranno quindi restituire le somme percepite illegittimamente dai contribuenti.