Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il pronto ordine n. 262 del 14 marzo scorso, ha affermato che la società tra professionisti può essere costituita anche in forma semplificata.
Il Consiglio rileva che l’art. 10, comma 3, della Legge 183/2011 che per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico possono essere costituite società secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile. La norma consente pertanto di far ricorso sia modelli personalistici sia a quelli capitalistici nonché al modello cooperativo.
Ad avviso del Consiglio il generico rinvio effettuato ai modelli societari del titolo V, dall’art. 10, comma 3 della legge n. 183/2011 consente di includere anche le srls di cui all’art. 2.463 bis c.c., seppur con gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue.
In particolare il Consiglio ritiene che l’’inderogabilità delle clausole del modello standard fissata dal comma 3 dell’art. 2.463 del codice civile, deve essere intesa nel senso che solamente le clausole previste dal modello standard tipizzato non sono derogabili e, non che il modello stesso sia inderogabile.