Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha individuato, decreto direttoriale del ministero del lavoro numero 425/II/2015, l’Inps come Organismo Intermedio cui affidare i periodici controlli, a campione, relativi alla legittima fruizione del bonus occupazionale di Garanzia Giovani.
Il bonus occupazionale previsto dal Programma Garanzia Giovani è destinato ai datori di lavoro privati che assumono i giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.
Con circolare numero 59 del I aprile scorso l’Inps dà indicazioni alle proprie strutture territoriali in merito all’organizzazione e alla gestione delle attività di controllo delegate.
In particolare l’attività di controllo prevede due diverse tipologie di attività da porre in essere:
- Controlli on Desk
- Controlli sul posto
I Controlli on Desk consistono in:
- verifiche automatizzate e di natura amministrativa
I Controlli sul posto consistono in:
- verifiche di natura ispettiva, limitatamente alle funzioni di competenza, in ordine alla legittimità e alla misura degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili.
Il controllo deve essere effettuato sul campione che verrà fornito alle sedi interessate mediante successiva PEI – pari almeno al 5% (cinque per cento) dei lavoratori oggetto del beneficio, avvalendosi di documentazione cartacea ed elettronica in possesso dell’Istituto e di altri enti, pubblici o privati (controllo on desk) ed, in via residuale, presso la sede legale del datore di lavoro o il luogo di instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali è stata autorizzata la fruizione del beneficio (controllo sul posto).
Ricordiamo che l’incentivo spetta per le seguenti tipologie di rapporti:
a. contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
b. contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi. Si specifica, al riguardo, che in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro. In caso di proroga, il beneficio è riconosciuto qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. Inoltre, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi;
c. contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, per il quale è riconosciuto l’importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato. Nel caso in cui la durata dell’apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto;
d. trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine: nell’ipotesi in cui per il rapporto trasformato si sia già goduto del bonus occupazionale, l’incentivo per il rapporto a tempo indeterminato spetta ai datori di lavoro che ne facciano richiesta con la riduzione dell’importo già percepito.
Ai datori di lavoro che assumono con una delle sopra elencate tipologie contrattuali un giovane registrato al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” viene riconosciuto un incentivo di tipo economico, il cui valore varia in base alla tipologia contrattuale attivata ed alla classe di profilazione attribuita al giovane. Per il bonus occupazionale l’entità dell’incentivo varia da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 6000 euro.