Anche la Commissione programmazione economica, bilancio del Senato, esaminato lo schema di decreto in titolo, ha espresso, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, sulla base dei seguenti presupposti:
– che le attività di progettazione tramite strumenti elettronici di cui all’articolo 23 siano in prima battuta rivolte ad un numero circoscritto di opere e ad amministrazioni già dotate di specifiche competenze e mezzi;
– che gli articoli 25, 103 e 104 non abbiano carattere innovativo rispetto alla precedente disciplina di settore, e non possano pertanto comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;
– che la consultazione preventiva sotto forma di “dibattito pubblico” di cui all’articolo 22 possa svolgersi nell’ambito delle attuali competenze e dotazioni delle pubbliche amministrazioni coinvolte;
– che le funzioni affidate al Ministero delle Infrastrutture e all’ANAC dall’articolo 38 siano assolvibili con il personale ed i mezzi già a disposizione per ottemperare agli obblighi di trasparenza;
– che gli obblighi di utilizzo di comunicazioni elettroniche e sistemi informativi automatici, previsti in particolare dagli articoli 52, 55, 56, 57 e 58, rientrino nel percorso di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni già previsto dalla legislazione vigente, così come le infrastrutture necessarie agli uffici per l’adeguamento alla nuova normativa;
– che le attività di pubblicazione previste a carico del Ministero delle Infrastrutture e dell’ANAC dall’articolo 73 si pongano in continuità con quanto già previsto dalla legislazione finora vigente, ivi compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in formato elettronico, e risultino pertanto non idonei a generare oneri ulteriori;
– che l’accesso elettronico ai documenti di gara, reso generalizzato dall’articolo 74, possa essere realizzato con i mezzi ed il personale già disponibili;
– che il nuovo albo di cui all’articolo 78 e il programma di ricognizione straordinaria di cui al successivo articolo 84 siano realizzabili, da parte dell’ANAC, con le risorse già assegnate a legislazione vigente;
– che la banca dati sul possesso dei requisiti di gara, prevista dall’articolo 81, sia effettivamente realizzabile nell’ambito delle risorse a legislazione vigente;
– che le funzioni affidate all’ANAC dall’articolo 177 siano assolvibili tramite le dotazioni umane e strumentali già esistenti;
– che l’ulteriore albo degli affidamenti in house,costituito presso l’ANAC ai sensi dell’articolo 192, possa essere creato e gestito con le risorse umane e strumentali assegnati all’Autorità;
– che i nuovi compiti attribuiti precipuamente ad ANAC e Presidenza del Consiglio dagli articoli da 210 a 214 siano assolvibili con le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
Si attende adesso che il Governo integri il provvedimento con le varie modifiche segnalate dalle commissioni e lo approvi definitivamente entro lunedì.