L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 1 del 27 aprile 2016, ha confermato che anche i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE.
Pertanto i ricorrenti, diplomati magistrali, beneficeranno del provvisorio inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa della definizione del merito della causa dinanzi al giudice di primo grado.
L’adunanza plenaria non si è dunque discostata dall’orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE.
La sezione sesta del Consiglio di stato con ordinanza 621 depositata il 22 aprile 2016 aveva già ammesso circa 8.000 diplomati con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento.
Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza.
***
N. 00001/2016 REG.PROV.CAU
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 22 di A.P. del 2015, proposto da:
Stefania Bolzonella, Rosalba Pannia, Debora Altamura, Federica Poletto, Claudia Putzu, Adriana De Cicco, Fadua Mouhaimed, Cinzia Fortunato, Erminia Carpio, Giorgia Manzo, Rosaria Pagliuca, Denise Del Santo, Elisa Fontana, Sara Ferrari, Carolina Accomando, Antonella Chiodi, Arianna Rigon, Roberta Tiscia, Irene Pintus, Assunta Incoronata Scarfato, Vincenza Scarfato, Daniela Durante, Maria Teresa Raia, rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Aiello, Francesco Americo, Valentina Piraino, con domicilio eletto presso l’avvocato Filippo Aiello in Roma, Via Cosseria n. 2;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Elisa Alessi, Francesca Centomo, Patrizia Baldino, Antonella Di Domenico, Filomena Santoro, Elisa Pioggia, Oriana Musella, Laura Onorato, Valentina Merola, Antonietta Russo, Veronica Atzeni, Pamela Murgia, Anna Viviano, Alessandra Sparacino, Frida Randazzo, Rosanna Tedesco, Annamaria Tropeano, Vittoria Zangari, Maria Cozzolino, Anna Zonca, Lara Leghissa, Mirka Gasparini, Vincenza Ascione;
e con l’intervento di
con l’intervento ad adiuvandum:
Piera Natascia Furnieri, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, Via Germanico, 172;
Bruccola Valeria, nella qualità di legale rappresentante della associazione Adida, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Cantelli, Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, Via San Tommaso D’Aquino 47;
Francesca Bertolini, rappresentata e difesa dagli avvocati Santi Delia, Umberto Cantelli e Michele Bonetti, con domicilio eletto presso l’avvocato Umberto Cantelli in Roma, Via S. Tommaso D’Aquino 47;
Rosa Sigillò, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Cantelli, Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso Umberto Cantelli in Roma, Via S. Tommaso D’Aquino 47;
Maria Luisa Alivernini, rappresentata e difesa dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo, con domicilio eletto presso Francesco Americo in Roma, Via Cosseria 2;
Cristina Mazzeschi, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso De Grandis, con domicilio eletto presso Francesco Americo in Roma, Via Cosseria 2;
Annalisa Zancanaro + altri 1080 soggetti, rappresentati e difesi dall’avvocato Dino Caudullo, con domicilio eletto presso Santi Dario Tomaselli in Roma, viale Liegi, 35/B;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n. 3814/2015, resa tra le parti, concernente aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevole per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
vista l’ordinanza cautelare della sesta Sezione 2 dicembre 2015 n. 5352 con cui è stata accolta l’istanza cautelare con effetti temporalmente limitati fino all’odierna pronuncia cautelare di questa Adunanza plenaria;
Vista l’ordinanza 28 dicembre 2015 n.5861 della sesta Sezione, con la quale è stata rimessa a questa Adunanza plenaria la decisione definitiva sull’appello cautelare;
Viste le memorie difensive;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Aiello, Americo, Piraino, De Grandis, Barsanti, Mauceri, Cantelli, Bonetti, Delia, Galleano, De Michele, e Caudullo e gli avvocati dello Stato Pizzi e Amorizzi;
Considerato che non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall’orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;
considerato, pertanto, che va accolta la istanza cautelare degli originari ricorrenti – con esclusione, quindi, degli interventori – volta al provvisorio inserimento nelle GAE, in attesa della definizione del merito della causa dinanzi al giudice di primo grado;
considerato che, ai fini del danno da ritardo, appare preminente l’interesse fatto valere dagli originari ricorrenti ad essere immessi nelle GAE rispetto all’interesse contrario dell’Amministrazione scolastica, che non ha evidenziato un pregiudizio grave conseguente a dette integrazioni, disposte soltanto a titolo cautelare ( fatto salvo l’esito del giudizio di merito);
considerato, quanto alle spese di lite della presente fase cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, tenuto conto delle non univoche decisioni assunte dalla giurisprudenza amministrativa in materia;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) accoglie l’appello (Ricorso numero: 9102/2015) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado, ai soli fini della ammissione con riserva nelle GAE degli originari ricorrenti.
Spese del presente grado di giudizio cautelare compensate.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016, con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Sergio Santoro, Presidente
Giuseppe Severini, Presidente
Luigi Maruotti, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Nicola Russo, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)