E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2016, il decreto ministeriale del 17 marzo 2016, n. 58 recante la disciplina dell’attivita’ di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.
Il decreto entrerà in vigore il 17 maggio.
I praticanti che hanno già svolto sei mesi di praticantato presso un avvocato o presso l’avvocatura dello stato, potranno fare domanda per completare i restanti 12 mesi di pratica presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonche’ il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.
I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilita’.
Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all’udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalita’ di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.
Il tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.