1.1. Categorie DPCM di cui all’articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014:
L’articolo 9, comma 3, del DL 66/ 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2016 e poi ulteriormente innovato dalla legge di stabilità 2016 (comma 499), nel suo testo attuale, fatto salvo l’impianto spending previgente (articolo unico, commi 499 e 455, della legge n. 296/2006, articolo 2, comma 574, della legge n. 244/2007 e artt. 4 e 15 della legge n.135/2012) stabilisce che con DPCM “sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l’Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione”.
Il Dpcm di cui sopra, del 24 dicembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2016 e prevede un periodo transitorio di sei mesi.
A decorrere dal 9 agosto p.v. dunque, vi è l’obbligo – per tutti i Comuni – di ricorrere ai soggetti aggregatori di riferimento (Consip S.p.A., Città Metropolitana, Regione), se il fabbisogno annuo, per le categorie merceologiche d’interesse, è superiore alla soglia indicata nel suddetto DPCM.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei servizi e soglie previste dal DPCM che interessano i Comuni:
SERVIZI DI USO COMUNE | ||
Vigilanza armata | 40.000 | |
Facility management immobili | Soglia comunitaria | |
Pulizia immobili | Soglia comunitaria | |
Guardiania | 40.000 | |
Manutenzione immobili e impianti | Soglia comunitaria |
Nel caso in cui – in relazione ai beni/servizi individuati – il fabbisogno della stazione appaltante superi l’importo (annuo) indicato nel decreto, il RUP per poter procedere con la richiesta del CIG dovrà seguire una precisa procedura indicata dall’ANAC con la comunicazione del 10 febbraio 2016 (vedi allegato).
Diversamente, si ribadisce che dal 9 Agosto, per le succitate categorie merceologiche, non sarà possibile ottenere il CIG.
Come primo indirizzo di carattere operativo, si consiglia prudentemente di verificare l’importo annuo di acquisti di beni/servizi riconducibili alle categorie indicate nel DPCM.
1.2. Categorie merceologiche individuate dall’art 1 comma 7 del DL 95/2012 e dal DM del 22/12/2015 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto, sia cartacei che elettronici):
Obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento. E’ fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti in tali categorie merceologiche anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori (di almeno il 10% per le categorie telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le altre categorie) a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
1.3 Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
Obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi informatici e di connettività tramite Consip spa e soggetto aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali.
E’ possibile procedere ad approvvigionamenti al di fuori di tale modalità esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, “qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa” ( cit comma 516 legge n. 208/2015). Per organo di vertice amministrativo, la Corte dei Conti, sez. contr. Liguria, con la deliberazione n. 14 depositata il 24 febbraio 2016, anche se riferita all’analoga disposizione prevista dal comma 510 dell’art. 1 della stessa legge, ha precisato che si deve intendere il dirigente apicale e non un organo politico, in quanto, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del Tuel, i dirigenti hanno competenza esclusiva e inderogabile per tutti i compiti gestionali, ivi compresi gli atti discrezionali, mentre gli organi di governo: Consiglio e Giunta comunale, possono operare con i soli poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Si ritiene quindi che per organo di vertice amministrativo debba intendersi la figura del segretario/direttore generale dell’Ente locale. Si segnala che tale disposizione ha l’obiettivo di un risparmio di spesa annuale – da raggiungere nel triennio 2016-2018 – pari al 50% della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015 e che tali risparmi sono utilizzati prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica e che la mancata osservanza di tali procedure e risparmi può dar luogo a danno erariale e a responsabilità disciplinare. Si osserva infine che – ad oggi – non risulta tuttavia predisposto il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione su cui Consip S.p.A o il soggetto aggregatore interessato dovrebbe programmare gli acquisti di beni e servizi informatici di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al medesimo piano.
2. Acquisti relativi ad altre categorie merceologiche di lavori, servizi e forniture
2.1. Comuni non Capoluogo di Provincia
- Per acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a 1.000 €
Non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare.
- Per acquisti di beni e servizi di importo compreso tra 1.000 e 40.000 €
È possibile procedere autonomamente e direttamente, fermo restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici.
- Per acquisti di lavori di importo compreso tra 1.000 e 150.000 €
È possibile procedere autonomamente e direttamente, fermo restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici[1].
- Per acquisti di beni e servizi di importo compreso tra 40.000 e 209.000 euro (750.000 euro per i servizi sociali) e di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro
Le stazioni appaltanti devono essere comunque in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016[2] ed in tal caso possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.
Vi è, inoltre, comunque, l’obbligo di acquisto in forma aggregata secondo una delle seguenti modalità:
- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta
Secondo un’interpretazione logico-sistematica della norma de qua, l’obbligo di aggregazione sembrerebbe non sussistere laddove i Comuni non apoluogo ricorressero a strumenti telematici di acquisto (Convenzioni o Accordi Quadro con adesione/acquisizione diretta) perfezionate a seguito di procedure aggiudicate da centrali di committenza qualificate (ad esempio Consip). - Per importi superiori alla soglia comunitaria
Le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 comma 2 ( vedi nota precedente) del d.lgs. n. 50/2016 (“Codice Appalti”). Per tali stazioni appaltanti sussiste l’obbligo di rispetto del benchmark di convenzioni e Accordi Quadro Consip.
2.2. Comuni Capoluogo di provincia
- Per importi inferiori a 1.000 €
Non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare.
- Per acquisti di beni e servizi di importo compreso tra 1.000 e 40.000 €
È possibile procedere autonomamente e direttamente, fermo restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici.
- Per acquisti di lavori di importo compreso tra 1.000 e 150.000 €
È possibile procedere autonomamente e direttamente, fermo restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici.
- Per acquisti di beni e servizi di importo compreso tra 40.000 e 209.000 euro (750.000 euro per i servizi sociali) e di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro
Le stazioni appaltanti devono essere comunque in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ed in tal caso possono procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ricorrendo ad una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica oppure mediante lo svolgimento della procedura ordinaria prevista dal Codice.
- Per acquisto di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria
Le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora non in possesso della necessaria qualificazione, procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
Per tali stazioni appaltanti sussiste l’obbligo di rispetto del benchmark di Convenzioni e Accordi Quadro Consip.
[1] Sono comunque salvi gli obblighi e le facoltà di acquisizione di beni e servizi mediante convenzioni Consip o di centrali di committenza qualora il bene o il servizio sia presente sia nel Mepa sia nelle convenzioni ed in queste ultime risulti con valore inferiore, il Comune soddisfa l’obbligo di acquisto utilizzando la convenzione.
[2] In base a tale disposizione, i requisiti tecnico-organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca nonché la data a decorrere dalla quale entrerà in vigore il nuovo sistema di qualificazione, saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice Appalti, sentite I’ANAC e la Conferenza Unificata. Ai sensi dell’art. 216, comma 10 del nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti dicui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33 ter del DL 179/2012.