La Camera, lo scorso 11 maggio, ha definitivamente approvato la proposta di legge, già approvata dal Senato, che detta due distinte discipline:
- la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso;
- la regolamentazione delle convivenze di fatto, che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali.
Di seguito la sintesi delle disposizioni.
Le unioni civili
L’unione civile tra persone dello stesso sesso – considerata “formazione sociale” ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione – è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civilee alla presenza di due testimoni.
Il regime patrimoniale ordinario dell’unione civile omosessuale consiste nella comunione dei beni (art. 159 c.c.), fatta salva la possibilità che le parti formino una convenzione patrimoniale. Resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni.
Sono disciplinati dalla proposta di legge i diritti e doveri derivanti dall’unione civile omosessuale, sulla falsariga dell’art. 143 del codice civile sul matrimonio (ad eccezione dell’obbligo di fedeltà). Oltre all’applicazione della disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile, la costituzione dell’unione comporta che le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri: in particolare, si fa riferimento all’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione nonché al contributo ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Analogamente, è stabilito che l’indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti. Viene, inoltre, estesa alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina del cd. ordine di protezione da parte del giudice, in caso di grave pregiudizio per l’integrità fisica o morale di una delle parti.
In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
In relazione alla successione, si applicherà ai partner dell’unione civile parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.
Con l’eccezione delle disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e di quelle della legge sull’adozione, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, troveranno applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.
Quanto allo scioglimento dell’unione civile, viene ripresa gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Saranno, poi, applicabili alle stesse unioni civili le discipline acceleratorie della separazione e dello scioglimento del matrimonio (negoziazione assistita, procedura semplificata davanti al sindaco quale ufficiale di stato civile).
Viene poi data attuazione a quanto indicato dalla Corte costituzionale con riguardo alla rettificazione del sesso di uno dei coniugi: se, infatti, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non cessarne gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso.
La presenza di specifiche cause impeditive individuate dalla proposta di legge è causa di nullità dell’unione. Il vincolo giuridico derivante dall’unione civile è, in particolare equiparato a quello derivante dal matrimonio per un ulteriore aspetto:tra le citate cause impeditive è indicata – oltre la sussistenza di un vincolo matrimoniale – anche la sussistenza di una precedente unione civile omosessuale.
Le convivenze di fatto
In base alla nuova legge, la convivenza di fatto può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Sono estesi ai conviventi di fatto alcune prerogative spettanti ai coniugi (in buona parte sono così codificati alcuni orientamenti giurisprudenziali). Si tratta, tra gli altri: di diritti previsti dall’ordinamento penitenziario, del diritto di visita e di accesso ai dati personali in ambito sanitario; alla facoltà di designare il partner come rappresentante per l’assunzione di decisioni in materia di salute e per le scelte sulla donazione di organi; di diritti inerenti la casa di abitazione; di facoltà riconosciute in materia interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno; del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito.
I partner possono, inoltre, stipulare un contratto di convivenza, attraverso il quale disciplinare i loro rapporti patrimoniali.
La proposta specifica i possibili contenuti del contratto, attraverso il quale i partner possono fissare la comune residenza, indicare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, cui si applicano le regole del codice civile.
Il contratto di convivenza si risolve in caso di morte; di recesso unilaterale o di accordo tra le parti; in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un terzo.
Alla cessazione della convivenza di fatto potrà conseguire il diritto agli alimenti in capo ad uno dei due partner. Tale diritto deve essere affermato da un giudice ove il convivente versi in stato di bisogno e non sia non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (ex art. 438 c.c.). Spetta allo stesso giudice determinare la misura degli alimenti (quella prevista dal codice civile) nonché la durata dell’obbligo alimentare in proporzione alla durata della convivenza..