Con un comunicato stampa sul proprio sito istituzionale, la Corte costituzionale ha reso noto di aver respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo, che scade nel dicembre 2016, sulle pensioni di importo più elevato, escludendone la natura tributaria e ritenendo che si tratti di un contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema.
Alla Consulta si erano rivolte alcune sezioni regionali della Corte dei conti, a seguito di ricorsi proposti da pensionati d’oro, che si sono visti decurtare dalla propria pensione il contributo di solidarietà, introdotto nel 2014 dal Governo Letta per far fronte alla crisi economica.
Le sezioni delle corti dei conti hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui al comma 486 dell’articolo 1 della legge 147/2013, sul contributo di solidarietà, nonché del comma 483 del medesimo articolo, che disciplina, sempre per il triennio 2014-2016, «la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448.
La Corte ha ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime.
Per conoscere il dettaglio delle motivazioni della Consulta bisognerà attendere il deposito della sentenza.