Il TAR di Palermo, con la sentenza n. 1767 del 2016 del 18 luglio 2016, ha disposto l’annullamento del decreto del Segretario generale della Presidenza della Regione Sicilia del 17 settembre 2014, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 39 del 19 settembre 2014, concernente “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione, da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, esercizio finanziario 2014”. (la c.d. ex tabella H)
Con tale pronuncia è stato accolto il ricorso contro la Presidenza della Regione siciliana, la giunta regionale siciliana e l’Assessorato regionale al Lavoro proposto dalle associazioni: Fondazione «Èbbene», «Cantiere delle idee» soc. coop, associazione «Apriti cuore» onlus, associazione «A.Fa.Di.» onlus, «Edificando» soc. coop., «La Fraternità» soc. coop., «Societate» soc. coop. a r.l, associazione «Inventare insieme» onlus, associazione «Soleluna», le quali contestavano i criteri di assegnazione dei fondi dell’ex Tabella H (contributi regionali). Le ricorrenti sono state rappresentate dall’avvocato Carmelo Giurdanella.
La Regione è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali.
Ad avviso dei giudici della terza sezione del TAR di Palermo, la Giunta regionale, dopo aver preso atto dell’insufficienza degli stanziamenti di bilancio ai fini dell’erogazione dei contributi richiesti a tutti i soggetti classificati in posizione utile, ne ha dapprima fissato una riduzione proporzionale, salvo poi modificare i criteri di ripartizione, prevedendo una riduzione fondata sulla spesa storica del 2013 ed escludendo così tutti i richiedenti che non in tale anno non avevano usufruito di alcun contributo.
Inoltre, si legge: “Come fondatamente dedotto dai ricorrenti, il criterio della spesa storica del 2013 non era previsto nell’avviso pubblico ed è stato introdotto dopo che tutte le istanze erano state istruite e che la stessa Giunta aveva optato per una riduzione proporzionale dei contributi teoricamente spettanti a tutti soggetti inclusi negli elenchi. Trattasi di una modifica illegittima, la quale ha, peraltro, comportato l’immotivata cristallizzazione delle posizioni acquisite con conseguente chiusura dell’accesso ai contributi da parte di altri soggetti, nonché la violazione del legittimo affidamento risposto nel loro conseguimento”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
N. 01767/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2015, proposto da:
Fondazione “Èbbene”, “Cantiere delle idee” soc. coop, associazione “Apriti cuore” onlus, associazione “A.Fa.Di.” onlus, “Edificando” soc. coop., “La Fraternità” soc. coop., “Societate” soc. coop. a r.l, associazione “Inventare insieme” onlus, associazione “Soleluna”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso, dall’avv. Carmelo Giurdanella, presso il cui studio in Palermo, via E. Notabartolo, n. 5, sono elettivamente domiciliati;
contro
– Presidenza della regione siciliana,
– Giunta regionale siciliana,
– Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;
nei confronti di
– Associazione “Centro studi opera don Calabria”; associazione “Telefono arcobaleno” onlus, “Telefono azzurro” onlus; “Banco alimentare” onlus; “ONMIC opera nazionale mutilati e invalidi”; “ANMIC associazione nazionale mutilati e invalidi civili”; “Federvita Sicilia”; “Banco delle opere di carità”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituitisi in giudizio;
– Associazione “Centro di accoglienza Padre nostro” onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso, dall’avv. Salvatore Ferrara, presso il cui studio in Palermo, via Nicolò Turrisi, n. 38/A, è elettivamente domiciliato;
– Associazione “Meter” onlus di don Fortunato Di Noto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Suma, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Anna Maria Crosta in Palermo, via Costantino Nigra, n. 51;
per l’annullamento:
1. del decreto del Segretario generale della Presidenza della regione del 17 settembre 2014, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 39 del 19 settembre 2014, concernente “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione, da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, esercizio finanziario 2014”, nella parte in cui, all’art. 2, comma 17, prevede che “gli enti destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ferma restando la procedura di istanza e valutazione sopra fissata, sono valutati prioritariamente e sono beneficiari in termini di precedenza su tutti gli istanti”;
2. della deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 29 dicembre 2014, la quale, integrando la Deliberazione n. 374 del 17 dicembre 2014, a norma della quale, nel caso in cui le risorse assegnate al singolo dipartimento non fossero state sufficienti a coprire tutte le istanze finanziate, avrebbe dovuto procedersi “con la riduzione in proporzione percentuale rispetto all’importo stimato dalle competenti commissioni dipartimentali”, ha modificato tale criterio, specificando che “la proporzionalità della riduzione del contributo è rapportata alla spesa storica dell’anno 2013”;
3. del decreto Dirigenziale n. 2950 del 31 dicembre 2014, il quale, in applicazione dei criteri sopra richiamati, ha incluso nell’elenco degli assegnatari le sole ONLUS già destinatarie di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, riducendo il contributo in rapporto alla spesa storica dell’anno 2013, escludendo arbitrariamente tutte le altre;
4. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie: della Presidenza della Regione siciliana; della Giunta della Regione siciliana; dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; dell’Associazione “Centro di accoglienza Padre Nostro” onlus e dell’”Associazione Meter” onlus;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 24 maggio 2016 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato il 2 marzo 2015 e depositato il giorno 25 successivo, le organizzazioni senza scopo di lucro in epigrafe, operanti nei settori del disagio sociale e della disabilità, esponevano che, con decreto del Segretario generale della Presidenza della regione siciliana del 17 settembre 2014, pubblicato sulla GURS, parte I, n. 39 del 19 settembre 2014, era stato approvato l’”avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo, ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, esercizio finanziario 2014”.
L’art. 2, comma 17, di tale avviso prevedeva espressamente che: “Gli enti destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ferma restando la procedura di istanza e valutazione sopra fissata, sono valutati prioritariamente e sono beneficiari in termini di precedenza su tutti gli istanti”.
Avevano presentato tempestivamente le proprie istanze, che erano state positivamente istruite dal Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, il quale aveva loro assegnato un punteggio, pari o superiore a 70/100, utile ai fini dell’ammissione ai benefici.
Avevano, in particolare, conseguito i seguenti punteggi: fondazione “Èbbene”: 71/100; “Cantiere delle idee” soc. coop.: 71/100; associazione “Apriti cuore” onlus: 78/100; associazione “A.Fa.Di.” onlus: 76/100; “Edificando” soc. coop.”: 71/100; “La Fraternità” soc. coop.: 74/100; “Societate” soc. coop. a r.l.: 81/100; associazione “Inventare insieme” onlus: 91/100; associazione “Soleluna”: 71/100.
Tali elenchi erano stati successivamente trasmessi alla Segreteria generale della Presidenza della Regione.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 374 del 17 dicembre 2014, aveva: preso atto dell’istruttoria effettuata dai vari dipartimenti; stanziato risorse pari a € 10.000.000,00; precisato che, in caso di insufficienza dello stanziamento, si sarebbe proceduto “con la riduzione in proporzione percentuale rispetto all’importo stimato dalle competenti commissioni dipartimentali”.
Tale delibera era stata “integrata” con quella successiva n. 391 del 29 dicembre 2014 nella quale si era specificato che: “la proporzionalità della riduzione del contributo è rapportata alla spesa storica dell’anno 2013 … unico dato a disposizione … tenuto conto che, con gli artt. 31, 32 e 33 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, è stata riservata apposita attribuzione di somme per il settore della disabilità … ed includendo il Dipartimento regionale degli affari extraregionali, non presenti nel riparto relativo all’anno 2013”.
Sulla base di tale delibera, con decreto n. 2950 del 31 dicembre 2014, il Dirigente del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali aveva ripartito le somme assegnate tra gli enti già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, riducendo le somme assegnate nel 2013.
Ne era conseguita la mancata attribuzione di contributi ai ricorrenti, i quali non erano destinatari di disposizioni precedenti.
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’avviso quale lex specialis della procedura. Modifica dell’avviso in un momento successivo alla conclusione della procedura. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, dei presupposti e della motivazione. Carenza assoluta di motivazione.
La Giunta regionale, con la delibera n. 391/2014, avrebbe modificato i criteri di selezione di cui all’avviso pubblico (il quale non contemplava il riferimento alla spesa storica del 2013) successivamente alla definizione dell’istruttoria; così facendo si sarebbe consolidato il contributo già erogato ad alcuni enti ed esclusi tutti quelli che non ne avevano ottenuto in precedenza.
Tale modifica oltre che illegittima in sé, non sarebbe, comunque, stata assistita da adeguata motivazione.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 128, commi 2 e 8 bis, della l.r. n. 11 del 12 maggio 2010. Incompetenza. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, dei presupposti e della motivazione, della contraddittorietà e illogicità, del travisamento e dell’incongruità delle scelte.
L’art. 2 dell’avviso pubblico, nel prevedere in termini assoluti il finanziamento prioritario dei soggetti che avevano già ricevuto contributi, violerebbe l’art. 128, come modificato dalla l.r. 21 agosto 2013, n. 16, il quale si esprime in termini di possibilità e richiedeva, comunque, una valutazione nel merito delle iniziative realizzate. Non si sarebbe, in particolare, stata adeguatamente motivata la scelta di attribuire, indipendentemente dalla valutazione dell’istanza, contributi ai soggetti già beneficiari di contributi.
Sussisterebbe, altresì, il vizio di incompetenza relativa, in quanto la Giunta regionale e il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali avrebbe valutato la meritevolezza delle iniziative al posto delle Commissioni di valutazione.
3) Violazione della delibera della Giunta regionale n. 374 del 17 dicembre 2014 che aveva previsto il criterio della modulazione proporzionale del contributo. Violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per contraddittorietà.
Illegittimamente la delibera della giunta regionale n. 391 del 29 dicembre 2014, che ha introdotto il riferimento alla spesa storica 2013, avrebbe modificato la precedente n. 374 del 17 dicembre 2014, che aveva previsto una riduzione proporzionale dei contributi spettanti a tutti gli enti inclusi negli elenchi trasmessi dai dipartimenti; tale modifica avrebbe comportato nei fatti un’illegittima e non motivata cristallizzazione dei contributi già concessi e la preclusione all’accesso agli stessi da parte di nuovi soggetti.
Sarebbe stato, inoltre, violato il legittimo affidamento riposto nella concessione del contributo da parte dei soggetti positivamente inseriti negli elenchi trasmessi alla Segreteria generale.
4) Difetto di attribuzione. Incostituzionalità delle norme richiamate. Eccesso di potere per sviamento. Violazione del principio di trasparenza. Violazione dell’art. 97 Cost.
5) Violazione dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario garantiti da art. 117 Cost. e, in particolare, di quello di libera concorrenza.
Sarebbero state violate le norme in materia di concorrenza quale conseguenza dell’attribuzione del beneficio esclusivamente ai destinatari storici dei contributi con conseguente preclusione dell’accesso di altri enti.
Per le Amministrazioni regionali intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
Si è costituita in giudizio anche l’associazione “Centro di accoglienza padre nostro” onlus che ha depositato una memoria con la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione delle seguenti delibere della Giunta regionale: n. 247 del 16 settembre 2014 di approvazione dell’avviso pubblico; n. 374 del 17 dicembre 2014 di approvazione della graduatoria.
L’Avvocatura dello Stato ha successivamente depositato una memoria con la quale ha preliminarmente chiesto l’estromissione dal giudizio della Presidenza della Regione siciliana in quanto priva di legittimazione passiva. Ha, comunque, chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, rappresentando, in particolare, che lo stanziamento di bilancio costituiva limite invalicabile della spesa e che l’Amministrazione regionale non poteva che ridurre i contributi da erogare in considerazione dell’insufficienza delle somme a propria disposizione. Ha eccepito la tardività della censure relative all’avviso pubblico.
Si è costituita in giudizio anche l’associazione “Meter” onlus di don Fortunato Di Noto, che ha depositato una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, considerato, tra l’altro, che: la preferenza accordata ai destinatari di contributi nel 2013 rinveniva il suo fondamento nell’art. 128, comma 2, della l.r. 12 maggio 2010, n. 11, come modificato dalla l.r. 21 agosto 2013, n. 16 e nell’art. 2, commi 16 e 18, dell’avviso pubblico; sarebbe stata operata una valutazione di meritevolezza dei progetti presentati dai beneficiari di precedenti contributi.
Le ricorrenti hanno depositato una memoria di replica con la quale hanno, tra l’altro, rappresentato che: non era necessaria l’impugnazione della delibera della Giunta regionale n. 247 del 16 settembre 2014, in quanto solo con l’(impugnato) decreto del Segretario generale della Presidenza della Regione del 17 settembre 2014 di approvazione dell’avviso si era concretizzata la lesione e, pertanto, l’interesse a ricorrere; non sussisteva interesse all’impugnazione della delibera della Giunta regionale n. 374 del 17 dicembre 2014 considerato che se ne era censurata la violazione con la successiva delibera n. 391 del 29 dicembre 2014. Hanno, comunque, insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2016, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto la procedura finalizzata all’erogazione di contributi, ex art. 128 della l.r. n. 11/2010, ai soggetti operanti nei settori delle attività sociali, del disagio, della disabilità e dell’antimafia per l’esercizio finanziario 2014.
2. Preliminarmente occorre esaminare la richiesta di estromissione dal giudizio della Presidenza della Regione siciliana, ritenuta priva di legittimazione passiva, avanzata dalla difesa erariale, la quale ha rappresentato che viene in considerazione una procedura di esclusiva competenza dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.
La richiesta non può essere accolta in quanto i ricorrenti impugnano anche atti del Segretario generale della Presidenza della Regione con conseguente legittimazione passiva anche di tale soggetto.
3. Sempre in via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione della delibera della Giunta regionale n. 247 del 16 settembre 2014 di approvazione dell’avviso pubblico, sollevata da una delle associazioni controinteressate.
L’eccezione è infondata in quanto i ricorrenti hanno impugnato l’avviso pubblico approvato con decreto del Segretario generale della Presidenza della regione del 17 settembre 2014, pubblicato sulla GURS n. 39 del 19 settembre 2014, relativamente al quale la succitata delibera costituiva atto preparatorio non direttamente lesivo.
4. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della delibera n. 374 del 17 dicembre 2014 di approvazione della graduatoria sollevata dalle medesima controinteressata.
L’eccezione è infondata in quanto tale atto non è lesivo per i ricorrenti, in quanto prevede la riduzione proporzionale di tutti i contributi e non solo di quelli dei soggetti beneficiari di precedenti norme regionali.
5. Infondata è, infine, l’eccezione di inammissibilità delle censure riferite all’avviso pubblico, non essendo tale atto stato tempestivamente impugnato, sollevata dall’Avvocatura dello Stato.
E’, infatti, noto il principio giuridico secondo il quale nelle procedure di evidenza pubblica l’onere di immediata impugnazione del bando, del disciplinare o dell’avviso sussiste solo in caso di clausole escludenti, tra cui quelle che impediscono la partecipazione alla gara, mentre altrettanto non può sostenersi per quelle che disciplinano la fase di valutazione delle istanze, la cui lesività si manifesta solo per effetto della successiva applicazione da parte della commissione di gara, per cui nessun onere di immediata impugnativa è configurabile prima di questo momento (per tutte Consiglio di Stato, V, 12 maggio 2016, n. 1890).
Nella specie i ricorrenti hanno impugnato l’avviso pubblico limitatamente all’art. 2 il quale prevedeva una “preferenza” per gli enti destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi.
Non viene, a ben vedere, in considerazione una clausola escludente, cosicchè non sussisteva nessun onere di immediata impugnazione.
6. Superate le eccezioni in rito, occorre fare un sintetico riferimento ai principali fatti di causa:
– con decreto del Segretario generale della Presidenza della regione siciliana del 17 settembre 2014, pubblicato sulla GURS, parte I, n. 39 del 19 settembre 2014, è stato approvato l’avviso pubblico;
– scaduti i termini per la presentazione delle istanze ed effettuata l’istruttoria, sono stati predisposti gli elenchi dei potenziali beneficiari nei quali i ricorrenti si sono collocati in posizione utile con un punteggio pari o superiore a 70/100;
– gli elenchi sono stati trasmessi alla Segreteria generale della Presidenza della Regione;
– con deliberazione n. 374 del 17 dicembre 2014, la Giunta regionale ha: preso atto dell’istruttoria; stanziato risorse pari a € 10.000.000,00; precisato che, in caso di insufficienza dello stanziamento, si sarebbe proceduto “con la riduzione in proporzione percentuale rispetto all’importo stimato dalle competenti commissioni dipartimentali”;
– con successiva delibera n. 391 del 29 dicembre 2014, la Giunta ha previsto che la proporzionalità della riduzione del contributo andava rapportata alla spesa storica dell’anno 2013;
– con decreto n. 2950 del 31 dicembre 2014, il Dirigente del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha ripartito le somme assegnate esclusivamente tra gli enti già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, tra i quali non rientravano i ricorrenti.
7. Così ricostruiti i fatti, può procedersi all’esame del primo e del terzo motivo, che sono tra loro connessi, con i quali si deduce che la Giunta regionale, con la delibera n. 391/2014, avrebbe modificato i criteri di selezione di cui all’avviso pubblico e quelli di ripartizione dei fondi fissati con la delibera n. 374/2014 (che non contemplavano il riferimento alla spesa storica del 2013) successivamente alla definizione dell’istruttoria; così facendo si sarebbe consolidato il contributo già erogato ad alcuni enti ed esclusi tutti quelli che non ne avevano ottenuto in precedenza. Tale modifica, oltre che illegittima in sé, non sarebbe, comunque, stata assistita da adeguata motivazione e avrebbe violato il legittimo affidamento riposto nella concessione del contributo da parte dei soggetti positivamente inseriti negli elenchi trasmessi alla Segreteria generale.
La doglianza è fondata.
Come emerge dalla sintetica narrazione dei fatti di cui al punto precedente, la Giunta regionale, accortasi che gli stanziamenti di bilancio non consentivano l’erogazione dei contributi richiesti a tutti i soggetti inclusi in posizione utile negli elenchi trasmessi dai Dipartimenti, aveva in un primo momento (delibera n. 374/2014) deciso di operare una riduzione proporzionale riferita a tutte le richieste positivamente istruite.
Successivamente ha, però, modificato tale criterio di ripartizione, prevedendo che la riduzione andava operata rispetto alla spesa storica del 2013, cosicchè tutti i richiedenti che in tale anno non avevano ottenuto alcun contributo sono stati di fatto esclusi.
Orbene, come fondatamente dedotto dai ricorrenti, il criterio della spesa storica del 2013 non era previsto nell’avviso pubblico ed è stato introdotto dopo che tutte le istanze erano state istruite e che la stessa Giunta aveva optato per una riduzione proporzionale dei contributi teoricamente spettanti a tutti soggetti inclusi negli elenchi.
Trattasi di una modifica illegittima, la quale ha, peraltro, comportato l’immotivata cristallizzazione delle posizioni acquisite con conseguente chiusura dell’accesso ai contributi da parte di altri soggetti, nonché la violazione del legittimo affidamento risposto nel loro conseguimento.
8. Il riconoscimento della fondatezza del primo e del terzo motivo priva i ricorrenti di interesse alla trattazione del secondo, con il quale si contesta l’art. 2 dell’avviso nella parte in cui attribuisce priorità ai destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi.
La riespansione del criterio indicato nella delibera n. 374/2014 comporta, infatti, una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti e, pertanto, anche dei ricorrenti.
9. Analoghe valutazioni possono essere fatte per il quarto motivo con il quale si contesta l’applicazione delle disposizioni pregresse di attribuzione di contributi che i ricorrenti non hanno, allo stato, interesse a censurare.
10. Identica situazione si riscontra per l’ultimo motivo, con il quale si deduce che sarebbero state violate le norme in materia di concorrenza quale conseguenza dell’attribuzione del beneficio esclusivamente ai destinatari storici dei contributi con conseguente preclusione dell’accesso di altri enti.
Il riconoscimento della fondatezza del primo e del terzo motivo comporta, infatti, l’erogazione di contributi anche a chi (come i ricorrenti) li richiedeva per la prima volta.
Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti di interesse dei ricorrenti.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della Giunta Regionale che ha introdotto il criterio di ripartizione illegittimo; compensate con le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla per quanto di interesse gli atti impugnati.
Condanna la Giunta Regionale al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio liquidate in € 3.000,00, oltre accessori. Spese compensate con le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)