Giudicato amministrativo: il principio dell’efficacia inter partes non si applica a tutte le procedure di annullamento

Si vedano anche gli effetti erga omnes delle sentenze del TAR

Il Consiglio di Stato, III sezione, con la sentenza n. 3307 del 22 luglio 2016, confermando un orientamento consolidato, ha ribadito che “il principio dell’efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione nei confronti delle pronunce di annullamento di particolari categorie di atti amministrativi, ossia in concreto, di quelli che hanno una pluralità di destinatari, un contenuto inscindibile e sono invalidi per un vizio che ne inficia il contenuto in modo indivisibile per i destinatari (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 13/03/2014, n. 1222; Cons. Stato Sez. IV, 18/11/2013, n. 5459; Cons. Stato Sez. III, 20/04/2012, n. 2350).

Il provvedimento oggetto di impugnazione in primo grado riguardava la deliberazione della G.R. della Puglia n. 1773 del 2012 di approvazione dello schema – tipo accordo contrattuale allegato per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie in regime di ricovero.

Come correttamente rilevato dalla difesa delle appellanti, la decisione di annullamento non si estrinseca nei confronti delle sole parti in causa, ma produce i suoi effetti anche nei confronti di coloro che, benché al di fuori del giudizio passato in giudicato e conclusosi con le decisioni che hanno dichiarato l’illegittimità dell’atto, si trovano nelle medesime condizioni: detto atto, infatti, costituisce atto generale ad effetti inscindibili e non può produrre effetti nei confronti di taluni soggetti e non di altri.

Pertanto, come ha correttamente rilevato la difesa delle appellanti, la Regione Puglia dovrà prendere atto dell’avvenuto annullamento con efficacia erga omnes della propria delibera, avente natura di atto generale ad effetto inscindibile.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

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N. 03307/2016REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3868 del 2014, proposto dalla Casa di Cura San Camillo S.r.l., Casa di Cura Bernardini S.r.l., Casa di Cura Villa Verde, Clinica San Francesco S.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.r., rappresentate e difese dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani C.F. STCRST41E16D862W, Giulio Petruzzi C.F. PTRGLI66R08D883D, con domicilio eletto presso lo studio Sticchi Damiani in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina n. 26

contro

la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Sabina Ornella Di Lecce C.F. DLCSNR55H55D643E, con domicilio eletto presso la Regione Puglia Delegazione in Roma, Via Barberini n. 6;

nei confronti di

la Asl Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna Corrente C.F. CRRGNN65M57L049K, Filippo Panizzolo C.F. PNZFPP62M18A662N, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;
la Asl Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Caricato C.F. CRCFNC58T09L049R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Monte Zebio 19;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sezione II n. 1442/2013, resa tra le parti, concernente l’approvazione dello schema – tipo accordo contrattuale per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie in regime di ricovero.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e delle Asl Taranto e Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Saverio Sticchi Damiani su delega di Ernesto Sticchi Damiani, Sabina Ornella Di Lecce, Francesco Caricato e Michele Perrone su delega di Filippo Panizzolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso in appello ritualmente notificato, le Case di cura in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 1443 del 2013 del T.A.R. Puglia, Sezione II di Bari, di rigetto del ricorso di primo grado RG 1688/2012, proposto avverso la deliberazione di G.R. n. 1773 del 7 settembre 2012 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 138 del 25.9.2012), avente ad oggetto: “DGR n. 1494/2009-Approvazione schema tipo accordo contrattuale-strutture istituzionalmente accreditate attività in regime di ricovero-ex art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/92 così come modificato dalla Legge 6.8.2008 n. 133”, e dell’allegato testo dello schema di contratto per l’acquisto e l’erogazione di prestazioni in regime di ricovero, che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera medesima, nella parte indicata nell’epigrafe del ricorso di primo grado.

Lo stesso provvedimento era stato impugnato anche da altre Case di cura pugliesi con distinti ricorsi di primo grado definiti dallo stesso T.A.R. Puglia con separate sentenze di accoglimento n. 118/2015, n. 216/2015 e n. 215/2015.

Le quattro sentenze, tre di accoglimento ed una di rigetto, sono state appellate e all’udienza pubblica del 17 dicembre 2015 i quattro appelli avverso la stessa determinazione della G.R. n. 1773/2012 sono stati trattenuti in decisione.

Con sentenze n. 77/2016, n. 78/2016 e n. 436/2016 la Sezione ha confermato le sentenze di primo grado n. 118/2015, n. 216/2015 e n. 215/2015 con le quali era stata annullata la suddetta deliberazione regionale e dello schema con esso approvato, in considerazione del mancato preventivo ascolto delle organizzazioni sindacali nonostante il precedente autovincolo da parte dell’Amministrazione.

Anche la presente causa era stata chiamata alla stessa udienza, ma essendo deceduto il difensore della ASL di Taranto, con ordinanza n. 560 del 9 febbraio 2016, la Sezione ha dichiarato l’interruzione del processo ai sensi degli artt. 301 c.p.c. e 79, comma 2, c.p.a.

Con ricorso notificato il 14-15 marzo 2016, le appellanti hanno riassunto il giudizio richiamando le censure già proposte con il ricorso in appello e chiedendo il suo accoglimento.

Nel presente giudizio si sono costituite la Regione Puglia, e le ASL di Taranto e di Lecce che hanno chiesto il rigetto dell’impugnativa.

In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie.

Nella memoria depositata il 13 maggio 2016 le appellanti hanno chiesto al Collegio la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione sottolineando che l’annullamento già disposto dalla Sezione della impugnata delibera della G.R. 1773 del 2012 con efficacia ex tunc, produce effetti nei confronti di tutte le strutture sanitarie operanti nel territorio regionale.

Detto provvedimento, avrebbe, infatti, natura di atto generale ad effetti inscindibili, il che comporterebbe la sua perdita di efficacia nei confronti non soltanto delle parti ricorrenti nei giudizi definiti con le sentenze n. 77/2016, n. 78/2016 e n. 436/2016, ma erga omnes.

Pertanto, le appellanti hanno chiesto al Collegio di dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

All’udienza pubblica del 9 giugno 2016 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello è improcedibile.

Il principio dell’efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione nei confronti delle pronunce di annullamento di particolari categorie di atti amministrativi, ossia in concreto, di quelli che hanno una pluralità di destinatari, un contenuto inscindibile e sono invalidi per un vizio che ne inficia il contenuto in modo indivisibile per i destinatari (Cons. Stato Sez. IV, 13-03-2014, n. 1222; Cons. Stato Sez. IV, 18-11-2013, n. 5459; Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350)

Il provvedimento impugnato in primo grado, deliberazione della G.R. n. 1773 del 2012 con allegato schema di contratto costituisce atto generale ad effetti inscindibili, come correttamente rilevato dalla difesa delle appellanti, sicchè la decisione di annullamento non si estrinseca nei confronti delle sole parti in causa, ma esplica i suoi effetti anche nei confronti di coloro che – pur essendo estranei al giudizio conclusosi con le decisioni che hanno acclarato l’illegittimità dell’atto – si trovano nelle medesime condizioni: detto atto, infatti, essendo unitario ed indivisibile non può produrre effetti nei confronti di taluni soggetti e non di altri.

Pertanto, come ha correttamente rilevato la difesa delle appellanti, la Regione Puglia dovrà prendere atto dell’avvenuto annullamento con efficacia erga omnes della propria delibera, avente natura di atto generale ad effetto inscindibile.

Poiché detta delibera è stata già annullata con efficacia erga omnes con le sentenze n. 118, 215 e 216 del TAR Puglia, confermate con le decisioni n. 77, 78 e 436 della Sezione, è venuto meno per gli l’interesse all’impugnazione.

Ne consegue la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Redazione

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