Legge 104: Permessi e congedi lavorativi

[…] Per poter usufruire dei permessi lavorativi retribuiti di cui all’art. 33 della legge 104, è necessario essere in possesso di determinati requisiti:

  1. Essere lavoratori dipendenti, pubblici o privati.

Sono inclusi i lavoratori a tempo determinato (nel limite della durata del rapporto di lavoro alle stesse condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato) e i lavoratori con rapporto di lavoro part-time. Sono esclusi, invece, i lavoratori autonomi, i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata[1], gli addetti ai lavori domestici e i lavoratori parasubordinati).

Tali lavoratori dipendenti devono essere:

  1. disabili in situazione di gravità;
  2. genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  3. coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità.

Tale diritto può essere esteso ai parenti e affini entro il terzo grado ma solo qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancati [2], a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno [3];

  1. La persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi deve trovarsi nella situazione di disabilità con condizione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, riconosciuta dall’apposita Commissione Medica così come previsto e disciplinato dall’art. 4 comma 1 della Legge 104/1992;

  1. Mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave. Per ricovero a tempo pieno deve intendersi quello presso strutture ospedaliere pubbliche o private che assicuri un’assistenza sanitaria continuativa al disabile.[…]

[1] Nel caso di rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei tre giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l’attività lavorativa è articolata su 6giorni della settimana o 5 giorni se effettuano la settimana corta.

[2]   L’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma ricomprende anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità (divorzio, separazione legale o abbandono).

[3] Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).

*Estratto dell’ebook Legge 104: tutto su agevolazioni e benefici”, di Antonietta Giusy Di Martino, luglio 2016, edizione CeSDA srl

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it