Conformità edilizia: la proposizione di istanza non inficia l’ordinanza di demolizione

Il TAR Campania-Salerno, sez. I, con la sentenza n. 1811 del 4/8/2016, ha stabilito che la presentazione di istanza ai sensi dell’ art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 non si traduce in un motivo di doglianza in grado di inficiare la legittimità dell’ordinanza di demolizione.

Infatti, in caso di interventi compiuti in parziale difformità dal permesso di costruire, la presentazione di istanza ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 non può rappresentare un motivo di doglianza in grado di togliere validità alla legittimità dell’ordinanza di demolizione. Va detto che nel caso in questione si trattava di un’istanza non ancora valutata dall’Amministrazione Comunale.

In particolare, il secondo comma dell’art. 34 citato prevede che “quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità al titolo abilitativo, l’Amministrazione procedente applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla Legge n. 392/1978, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della Agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale”.

Tale sentenza conferma, quindi, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui l’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 va applicato nel senso che “la valutazione circa la rilevanza dell’abuso, con possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria, deve essere effettuata nel momento in cui, non essendo stato spontaneamente ottemperato dal privato l’ordine di demolizione, viene emanato il conseguente ordine di esecuzione in danno“.

Pertanto, soltanto a seguito dell’espletamento di tale fase successiva, può considerarsi priva di valore l’ingiunzione a demolire scevra da qualsiasi valutazione relativa all’entità degli abusi commessi e alla eventuale sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

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Pubblicato il 04/08/2016

N. 01811/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2015, proposto da:
Carmela Quaranta, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Anzalone e Antonio Greco, con domicilio eletto in Salerno, Via Fieravecchia, n. 3 c/o Marinaro;

contro

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Lullo, con domicilio d’ufficio c/o Segreteria T.A.R. Sa;
Dirigente Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Battipaglia, Responsabile Capo Settore Servizi e Controlli Edilizi del Comune di Battipaglia, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

a) del provvedimento ordinanza di demolizione prot. n. 27685 del 23.04.2015 del Comune di Battipaglia, emesso dal Dirigente Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Battipaglia e dal responsabile APO Servizio Controlli Edilizi, con il quale stante “l’avvio del procedimento teso alla rimozione e/o demolizione delle opere realizzate in assenza di titoli abilitativi ed il ripristino dello stato dei luoghi in conformità ai titoli edilizi rilasciati ai sensi dell’art. 34 DPR n. 380/2001 n. 380, accertato che le opere descritte in premessa sono state eseguite in assenza e/o difformità ai titoli edilizi rilasciati”; ritenuto necessario ordinare la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate in assenza e/o difformità ai titoli edilizi rilasciati: ritenuto necessario ordinare la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate in assenza e/o difformità ai titoli edilizi rilasciati; ritenuto necessario ordinare la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate in assenza e/o difformità ai titoli rilasciati:…Ordina alla sig.ra Quaranta Carmela, per le motivazioni innanzi rese – di provvedere alla demolizione delle opere realizzate in assenza e/o difformità ai titoli edilizi rilasciati ed il ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente…”;

b) della relazione del Comando di Polizia Municipale prot. n. 61631 del 22.09.2014;

c) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale anche di quelli ad oggi non ancora conosciuti, con riserva di impugnativa degli stessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2016 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 26 giugno 2015 e ritualmente depositato il 23 luglio successivo, la sig.ra Carmela Quaranta, rappresentata e difesa come in atti, impugna l’ordinanza di demolizione, meglio distinta in epigrafe, invocandone l’annullamento.

Premette che, nell’anno 2011, acquistava un immobile ferroviario dalla società Ferrovie dello Stato Italiane SpA, consistente in un appartamento per civile abitazione posto al piano primo, che, per le sua condizioni fatiscenti, richiedeva un complessivo intervento di ristrutturazione. Conseguiva, pertanto, il permesso di costruire n. 104/12 del 24.05.2012, successivamente annullato parzialmente in autotutela dal Comune di Battipaglia per motivi condominiali. Eseguiti i lavori, la Polizia Municipale ha effettuato sopralluogo dal quale è scaturita l’ordinanza epigrafata, che parte ricorrente, dopo aver evidenziato l’avvenuta demolizione della veranda pure contestata, impugna per i seguenti motivi:

1) travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà. Carenza assoluta di istruttoria. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere-Perplessità-Violazione di legge D.P.R. 380/2001, in quanto, dalla stessa relazione di servizio della P.M., emergerebbe l’insussistenza della contestata violazione urbanistica, per essere l’altezza del solaio, a lavori finiti, pari a soli mt. 3,00;

2) Travisamento dei fatti e falsa rappresentazione della realtà. Carenza assoluta di istruttoria. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere. Perplessità – Violazione di legge D.P.R. 380/2001, in quanto non vi sarebbe corrispondenza tra l’accertamento dei VV.UU. (prot. n. 61631 del 22.09.2014) e la successiva ordinanza demolitoria;

3) in via subordinata e per eccesso di zelo difensivo istanza ex art. 34 dpr 380/2001, presentata al Comune ai fini della irrogazione della sanzione pecuniaria sostitutiva.

Conclude per l’annullamento, previa sospensiva, dell’impugnata ordinanza.

Si costituisce il Comune di Battipaglia, al fine di resistere.

Alla camera di consiglio del 23 settembre 2015, la domanda di sospensiva è accolta.

Alla pubblica udienza del 19 luglio 2016, sulle reiterate conclusioni delle parti, il ricorso è trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

1. Va premesso che, come documentato dalla difesa resistente (v. verbale dell’Area Tecnica prot. n. 49186 del 20/07/2015), la veranda contestata con l’avversata ordinanza non risulta rimossa; ne consegue che, contrariamente a quanto rappresentato dal ricorrente, persiste l’interesse ad impugnare, in parte qua, l’atto sanzionatorio in questione, in mancanza tuttavia di censure articolate riguardo a tale opera.

2. In ordine alla parte del provvedimento con il quale si contesta la difformità “circa l’altezza utile del primo piano in m. 3,56 anziché m. 3,20 come da permesso di costruire rilasciato”, parte ricorrente non ha dedotto censure in grado di compromettere la legittimità dell’atto impugnato. La contestazione formulata dall’Ufficio attiene all’innalzamento del piano di imposta del solaio di copertura del manufatto, rispetto al quale parte ricorrente si limita ad evidenziare che, dalla stessa relazione dei VV.UU. a base dell’atto impugnato, risulta quanto segue “L’altezza utile del primo piano è di mt. 3,56, mentre quella allo stato finito è di mt. 3,00 per la presenza di una controsoffittatura coibente; il progetto approvato con il P. di C. 104/1…riporta un’altezza utile, sia nello stato di fatto che in quello di progetto- riferita allo stato finito ad opere ultimate, di mt. 3,20, per cui non coerente con quanto assentito”. La rilevata presenza di materiale isolante non incide, infatti, sulla consistenza strutturale del solaio di copertura dell’abitazione, risultata (mt. 3,56) ben superiore a quella assentita (mt. 3,20), come descritto nell’impugnata ordinanza. Né possono assumere rilievo viziante, le deduzioni tecniche – articolate con relazione peritale all’uopo allegata al ricorso – con le quali si è rappresentata la necessità di rispettare la cordolatura esistente per esigenze statiche, in quanto tale variazione apportata al programma costruttivo costituisce implicita conferma della contestata difformità strutturale. Ne consegue l’infondatezza sia della prima censura che, di conserva, della seconda doglianza articolata, non rilevandosi alcuna dissonanza tra l’atto impugnato e il previo accertamento posto a suo fondamento.

3. Per quanto attiene alla deduzione sub 3), la circostanza evidenziata dalla ricorrente, della presentazione di istanza ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 ancora inesitata, non si traduce in un motivo di doglianza in grado di inficiare la legittimità dell’atto impugnato. Va ad ogni modo ribadito il costante orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Genova, sez. I, 17 settembre 2015, n. 737), secondo cui, in applicazione dell’art. 34 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la valutazione circa la rilevanza dell’abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria deve essere effettuata nel momento in cui, non essendo stato spontaneamente ottemperato dal privato l’ordine di demolizione, viene emanato il conseguente ordine di esecuzione in danno. Soltanto nella seconda fase, pertanto, non può essere ritenuta legittima l’ingiunzione a demolire sprovvista di qualsiasi valutazione relativa all’entità degli abusi commessi e alla possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria.

4. Tanto premesso, il ricorso è del tutto infondato e pertanto va respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1643/2015, proposto da Carmela Quaranta, lo respinge, come da motivazione.

Condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Comune di Battipaglia, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Sabbato, Presidente FF, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Giovanni Sabbato

IL SEGRETARIO

Redazione

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