Il TAR Campania – Salerno, sez. II, con la sentenza n. 1940 del 22 agosto 2106 ha chiarito che, in materia di concessione e revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste sempre la giurisdizione del Giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge.
La sentenza in questione riguarda il caso in cui un’Amministrazione Pubblica, erogatrice di un finanziamento a favore di un consorzio agricolo, abbia richiesto la restituzione di parte del contributo, quale somma non utilizzata, oltre a una maggiorazione del 10% a titolo di sanzione per inadempimento.
La decisione, confermando un orientamento costante e consolidato della giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 4631 del 28 ottobre 2015), ha ribadito la carenza di giurisdizione del Tribunale Amministrativo, dettando i criteri di riparto della giurisdizione in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche.
Il riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6), con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del Giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti , senza procedere ad alcuna valutazione discrezionale circa l’an, il quid, e il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass. Sezioni Unite, 7 gennaio 2013, n. 150).
Inoltre, qualora la controversia riguardi la fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un provato inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dallo sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al Giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo.
In tale ipotesi, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo , come tale tutelabile dinanzi al Giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
E’ configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo, solo qualora la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del soggetto beneficiario.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 22/08/2016
N. 01940/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2016, proposto da:
Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato C.F. FRTMCL68P14H703J, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Agea – Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Beatrice Dell’Isola C.F. DLLBRC70A42H703N, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via A.Salernitana,3;
per l’annullamento
del provvedimento n. 0210827/2016, emesso dall’Agea – Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura recante la determinazione del debito da restituire nella parte in cui è stata prevista una maggiorazione del 10% della somma dovuta in quanto non utilizzata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea – Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura e di Regione Campania in Persona del Presidente P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il Consorzio ricorrente, beneficiario di finanziamento di cui al PSR Campania 2007-2013, ha impugnato il provvedimento n. 0210827/2016, emesso dall’Agea – Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, nella parte in cui è stata prevista una maggiorazione del 10% della somma dovuta in quanto non utilizzata;
Considerato che in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che: a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’ an, il quid, e il quomodo dell’erogazione; b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Consiglio di Stato, sez. IV, 29/02/2016, n. 835);
Ritenuto che, nel caso di specie, l’amministrazione resistente ha chiesto la restituzione di parte del contributo, quale somma non utilizzata, oltre ad una maggiorazione del 10%;
Ritenuto che il debito è stato accertato a causa di una condotta imputabile al Consorzio ricorrente e che la maggiorazione del 10% è stata richiesta a titolo di sanzione per inadempimento, a fronte del quale non residuava alcuna discrezionalità dell’amministrazione;
Ritenuto, pertanto, doversi dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario;
Ritenuto doversi compensare le spese di lite, in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere
Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Maurizio Santise | Francesco Riccio | |
IL SEGRETARIO