Il TAR Toscana, Sez. III, con la sentenza n. 1451 dell’11 ottobre 2016, ha affermato la legittimità del provvedimento con il quale un Comune ha apposto ad un permesso di costruire la condizione secondo cui il relativo rilascio è subordinato alla preventiva realizzazione, da parte del richiedente, di alcune opere di urbanizzazione, specie se si tratta di opere alla cui realizzazione l’Ente locale ha subordinato il rilascio del titolo edilizio e che siano strettamente interconnesse con il lotto sul quale si intende edificare, trattandosi di una strada che ne consente il collegamento con la viabilità già esistente e di un parcheggio ad esso adiacente.
La sentenza in oggetto ha sancito che “nelle zone di espansione la realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni al cui servizi esse sono preordinate è assicurata dalla necessità della previa approvazione di un piano esecutivo che svolge la duplice funzione di specificare il disegno urbanistico del comprensorio e stabilire le modalità ed i tempi della sua infrastrutturazione“.
Nelle zone di completamento, invece, il rilascio del permesso di costruire non è – di regola – “subordinato alla approvazione di un piano esecutivo in quanto il disegno dei singoli lotti è già presente nella realtà delle cose o, comunque, è previsto con sufficiente dettaglio dal piano regolatore generale”.
Ciò non significa, però, che tali zone debbano essere per definizione presenti tutte le infrastrutture di urbanizzazione primaria necessarie affinché possano erigersi le volumetrie di completamento astrattamente consentite dal p.r.g.
In questi casi si applica l’art. 31 della L. 1150/1942.u., il quale consente il rilascio del permesso di costruire solo se negli strumenti di programmazione del comune sia prevista la realizzazione delle opere mancanti nel successivo triennio oppure, in mancanza di tale previsione, qualora i richiedenti si adoperino per realizzarle a proprie spese.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 11/10/2016
N. 01451/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2001, proposto da:
Brogi Marisa alla quale sono succeduti mortis causa Corsi Lorenzo e Corsi Maurizio; Dora Brogi, Silvana Brogi e Italia Brogi, rappresentati e difesi dall’avvocato Riccardo Farnetani C.F. FRNRCR61L22E715V, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de’ Conti 3;
contro
Comune di Vinci rappresentato e difeso dall’avvocato Fausto Falorni C.F. FLRFST57L04C101Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dell’Oriuolo n. 20;
per l’annullamento:
della nota prot n. 23407 del 12 ottobre 2000 emessa dal servizio 4° dei “Servizi al Territorio e Sviluppo Economico” del Comune di Vinci, con la quale il rilascio della permesso di costruire in ordine alla realizzazione di n. 3 villette viene subordinato alla realizzazione di alcune opere di urbanizzazione, nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
nonché, infine, ai sensi degli artt. 34 e 35 del D.Lgs n. 80/1998 e della legge n. 205/2000, per la condanna al risarcimento dei danni a seguito dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Vinci;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 settembre 2016 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori avv. R. Farnetani per la parte ricorrente e l’avv. J. Michi, delegato dall’avv. F. Falorni, per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 17 gennaio 2000 i ricorrenti hanno presentato al comune di Vinci istanza per il rilascio del permesso di costruire 3 villette in zona classificata dal P.R.G allora vigente in zona edificabile R1.
Il comune ha subordinato il rilascio del titolo alla realizzazione di alcune opere di urbanizzazione consistenti nella viabilità che circonda il lotto e in un parcheggio.
Avverso tale determinazione è stato proposto ricorso innanzi a questo Tribunale amministrativo.
Secondo i ricorrenti la richiesta del comune contrasterebbe con le previsioni del piano regolatore generale che, inserendo il lotto in zona di saturazione, nella quale è consentita l’edificazione con concessione edilizia diretta, avrebbe già operato a monte una valutazione sulla sufficienza delle opere di urbanizzazione.
In tale situazione l’eventuale realizzazione delle urbanizzazioni mancanti potrebbe essere assunta dai richiedenti il permesso di costruire solo su base volontaria, qualora essi intendano beneficiare dello scomputo degli oneri, ma non già imposta dal comune come condizione di rilascio del titolo.
Nel caso di specie ciò non sarebbe avvenuto in quanto il costo delle opere imposte dal comune (pari a circa lire 300.000.000) sarebbe di gran lunga superiore all’ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti per legge in relazione alla consistenza dell’intervento (pari a circa 50-60 milioni di lire).
Si è costituito il comune di Vinci che ha proposto preliminarmente alcune eccezioni di inammissibilità del ricorso dal cui esame si può prescindere attesa la sua infondatezza nel merito.
Il ricorrenti, infatti, muovono da premesse giuridiche errate.
Non corretto è, in primo luogo, l’assunto secondo cui il disposto dell’art. 31 della L. 1150 del 1942, a mente del quale il rilascio della concessione edilizia è subordinato alternativamente: a) alla esistenza delle necessarie opere di urbanizzazione; b) alla previsione da parte dei comuni della attuazione delle stesse nel successivo triennio; c) all’impegno dei privati di procedere essi stessi alla loro costruzione, sarebbe applicabile ai soli interventi ricadenti in zona di espansione.
In realtà nelle zone di espansione la realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni al cui servizi esse sono preordinate è assicurata dalla necessità della previa approvazione di un piano esecutivo che svolge la duplice funzione di specificare il disegno urbanistico del comprensorio e stabilire le modalità ed i tempi della sua infrastrutturazione.
Nelle zone di completamento, invece, il rilascio del titolo non è – di regola – subordinato alla approvazione di un piano esecutivo in quanto il disegno dei singoli lotti è già presente nella realtà delle cose o, comunque, è previsto con sufficiente dettaglio dal piano regolatore generale.
Ciò non significa, però, che tali zone debbano essere per definizione presenti tutte le infrastrutture di urbanizzazione primaria necessarie affinché possano erigersi le volumetrie di completamento astrattamente consentite dal p.r.g.
Ed è proprio in questi casi che opera l’art. 31 della l.u. il quale consente il rilascio del titolo edilizio solo se negli strumenti di programmazione del comune sia prevista la realizzazione delle opere mancanti nel successivo triennio oppure, in difetto di tale previsione, qualora gli istanti di impegnino a realizzarle a proprie spese.
Diversamente da quanto affermano i ricorrenti fra tale impegno e l’ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla consistenza dell’intervento non sussiste alcun nesso di corrispettività o di proporzionalità essendo la sua assunzione esclusivamente finalizzata a rimuovere la condizione ostativa che la legge frappone al rilascio del titolo data dalla assenza delle opere di urbanizzazione.
E’ pertanto del tutto legittima una situazione, come quella prospettata dai ricorrenti, in cui il valore delle opere di urbanizzazione necessarie per il completamento del lotto sia di gran lunga superiore a quello degli oneri di urbanizzazione e non possa, pertanto, essere coperto dal relativo scomputo (T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. III, 14/04/2011, n. 9340).
Nel caso di specie, peraltro, non vi è dubbio che le opere alla cui realizzazione il comune ha subordinato il rilascio del titolo siano strettamente interconnesse con il lotto sul quale si intende edificare trattandosi di una strada che ne consente il collegamento con la viabilità già esistente e di un parcheggio ad esso adiacente, tant’è che il nuovo piano regolatore approvato nelle more del giudizio (e non impugnato) include l’intervento edilizio privato e le menzionate infrastrutture in un unico comprensorio per la cui attuazione è necessario un piano attuativo.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto sia per quanto attiene alla domanda di annullamento che alla conseguente istanza risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti in via fra di loro solidale alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Raffaello Gisondi | Rosaria Trizzino | |
IL SEGRETARIO