Ravvedimento operoso: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sui benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso.

Con la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, l’Agenzia ha esposto i vantaggi previsti in termini di riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) e dal D. Lgs n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio.

Il documento espone i principali casi di violazione sanabile con il ravvedimento, dalle dichiarazioni contenenti errori o omissioni a quelle presentate tardivamente e dà inoltre risposta ad alcuni quesiti: dai termini entro cui è possibile provvedere al ravvedimento operoso del modello 730 in caso di infedeltà di dichiarazione al calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al versamento tardivo del tributo.

Errore corretto entro 90 giorni dalla scadenza

In caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva, l’agevolazione cambia a seconda del tipo di errore:

1) per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato, con una riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento;

2) per la correzione di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione è quella prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’articolo 8 del D. lgs. n. 471 del 1997.

In caso di dichiarazione tardiva presentata entro i 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione pari a 250 euro prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 25 euro (1/10).

Errore corretto dopo 90 giorni dalla scadenza

Dal 1° gennaio 2016, se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza, allora:

1) per gli errori rilevabili durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato; in caso di ravvedimento, si applica una riduzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione;

2) per gli errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione da regolarizzare sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Se invece si tratta di violazioni che integrano ipotesi di irregolarità senza imposta dovuta, e non di infedeltà dichiarativa, la sanzione resta quella prevista dall’articolo 8 citato anche dopo 90 giorni.

Infine, l’Agenzia sottolinea la non sanabilità con il ravvedimento del caso dell’omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza, anche quando la stessa è trasmessa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Clicca qui per il testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Redazione

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