E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 il decreto 23 febbraio 2016 con il quale il Ministero del Lavoro (di concerto con il MEF e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione) ha introdotto modifiche al decreto 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
Il provvedimento ha di fatto modificato l’art. 2 del citato decreto – al fine di ampliare il compito di controllo e verifica nei confronti delle Casse edili alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo – e l’art. 5 nella parte in cui è previsto che, “in caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all’art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l’impresa si considera regolare, con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio e alla data della dichiarazione di apertura della procedura, a condizione che i crediti risultino essere stati insinuati“.
All’art. 2, comma 1, primo periodo, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015 dopo le parole: «per l’attivita’ edilizia,», sono aggiunte le seguenti: «nonche’, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente piu’ rappresentative,».
All’art. 5, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio”.
Il comma 3 dell’art. 5 e’ sostituito dal seguente: “In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347“.
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