DURC semplificato: in Gazzetta il nuovo decreto con modifiche

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 il decreto 23 febbraio 2016 con il quale il Ministero del Lavoro (di concerto con il MEF e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione) ha introdotto modifiche al decreto 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.

Il provvedimento ha di fatto modificato l’art. 2 del citato decreto – al fine di ampliare il compito di controllo e verifica nei confronti delle Casse edili alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo – e l’art. 5 nella parte in cui è previsto che, “in caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all’art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l’impresa si considera regolare, con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio e alla data della dichiarazione di apertura della procedura, a condizione che i crediti risultino essere stati insinuati“.

All’art. 2, comma 1, primo periodo, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015 dopo le parole: «per l’attivita’ edilizia,», sono aggiunte le seguenti: «nonche’, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente piu’ rappresentative,».

All’art. 5, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio”.

Il comma 3 dell’art. 5 e’ sostituito dal seguente: “In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347“.

Clicca qui per il testo del Decreto in Gazzetta

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it