Il TAR Puglia – Lecce, Sez. II, con la sentenza 18 ottobre 2016 n. 1578, ha affermato l’illegittimità del provvedimento con il quale la P.A. ha disposto il differimento del diritto di accesso, in ordine ad una istanza avanzata da un insegnante, agli atti aventi ad oggetto gli accertamenti esperiti e gli atti adottati dall’Amministrazione a seguito di un esposto presentato dal soggetto richiedente accesso agli atti.
Non può bastare per il differimento la motivazione secondo cui è in corso un’indagine da parte della Procura della Repubblica; infatti, “i documenti di cui si richiede l’ostensione non sono coperti da segreto istruttorio, provenendo essi dall’Amministrazione scolastica e non trattandosi di atti posti in essere nell’ambito di un’attività del Pubblico Ministeroo della Polizia Giudiziaria (circostanza che, ovviamente, avrebbe potuto giustificare il diniego)”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 18/10/2016
N. 01578/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 641 del 2016, proposto da:
– Carmela Simeone, rappresentata e difesa dall’Avv. Manlio Conte, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 9;
contro
– il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliato;
nei confronti di
– Ernesta Miggiano, Cosima Donata Arceri, Emma Passante;
per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. MIUR.AOOUSPBR Registro Ufficiale del 10 marzo 2016, con il quale è stato disposto, in luogo dell’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente in data 27.2.2016, il differimento della medesima “in funzione delle notizie relative a un’eventuale indagine da parte della competente Procura”;
– di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali;
– e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente di accedere alla documentazione richiesta con la suindicata istanza, con emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 28 settembre 2016 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Conte e Matteo.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Rilevato che la sig.ra Simeone, insegnante presso l’Istituto Scolastico Comprensivo ‘Centro 1’ di Brindisi, formulava -il 27 febbraio 2016- istanza di accesso relativamente agli accertamenti esperiti e agli atti eventualmente adottati a seguito di un proprio precedente esposto (del 12 giugno 2015, reiterato il 27 novembre 2015) rivolto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e al Ministero.
2.- Considerato che l’Amministrazione intimata, pur dando atto della legittimazione della Simeone ad accedere agli atti in parola, respingeva la relativa istanza (rectius: ne differiva l’accoglimento, ex art. 9 d.p.r. 12 aprile 2006, n.184) evidenziando come sui fatti de quibus fosse in corso un’indagine da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi (a seguito di altro esposto, consequenziale a quello citato, presentato dall’Istituzione Scolastica ‘Centro 1’ di Brindisi).
3.- Osservato che:
– <<l’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, nel prevedere, immediatamente dopo l’individuazione a opera del comma 6 delle fattispecie di documenti sottratti all’accesso, che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, ha sancito la tendenziale prevalenza del c.d. ‘accesso difensivo’ anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale delle parti contro-interessate>> (T.A.R. Puglia Lecce, II, 25 maggio 2016, n. 846; II, 2 luglio 2013, n. 1566).
– i documenti di cui si richiede l’ostensione non sono coperti da segreto istruttorio, provenendo essi dall’Amministrazione scolastica e non trattandosi di atti posti in essere nell’ambito di un’attività del Pubblico Ministero o della Polizia Giudiziaria (circostanza che, ovviamente, avrebbe potuto giustificare il diniego).
4.- Ritenuto che:
– deve dunque dichiararsi l’illegittimità del ‘differimento’ opposto dall’Amministrazione intimata e conseguentemente ordinarsi allo stessa di esibire i documenti oggetto dell’istanza ostensiva (purché formati, come appena scritto, dall’Amministrazione scolastica e non riferibili, invece, all’Autorità giudiziaria), con facoltà per la ricorrente di estrarre copia di quelli di ritenuta utilità.
– le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 641 del 2016 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione Scolastica intimata di esibire i documenti oggetto della richiesta di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente il 27 febbraio 2016 -a esclusione di quelli eventualmente riferibili all’attività del Pubblico Ministero o della Polizia Giudiziaria-, con facoltà per la stessa di estrarne copia.
Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 settembre 2016, con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Ettore Manca | Eleonora Di Santo | |
IL SEGRETARIO