Il TAR Veneto, Sez. I, con la sentenza n. 1269 del 16 novembre 2016, si è pronunciato sulla illegittimità dell’aggiudicazione di un appalto di servizi ad una ditta la cui offerta tecnica prevedeva una franchigia annuale per lavori di manutenzione straordinaria.
A parere del Collegio, infatti, dai verbali di gara era emerso con evidenza che la previsione della franchigia – che indubbiamente costituisce un elemento economico preponderante – aveva inciso in modo decisivo sulla valutazione positiva dell’offerta tecnica della ditta aggiudicataria, essendo stata favorevolmente apprezzata, fra le migliorie da quest’ultima proposte, soprattutto la previsione di tale franchigia.
Da ciò era derivata una evidente alterazione dell’imparziale valutazione da parte della commissione, per un verso irrilevante, data la marginalità degli interventi di manutenzione straordinaria, per altro verso significativa, avendo comunque inciso la franchigia offerta sulla differente attribuzione dei punteggi alle due ditte concorrenti
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 16/11/2016
N. 01269/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2016, proposto da:
Cristoforetti Servizi Energia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bertazzolo C.F. BRTMRC64T01G224E, Elisa Toffano C.F. TFFLSE74T58B563P, Francesco Balasso C.F. BLSFNC87L26L840C, con domicilio eletto presso Francesco Balasso in Venezia, Santa Croce 466/G;
contro
Centro dei Servizi Sociali Villa “C. Resemini”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Miniero C.F. MNRVTR72D26A944M, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
nei confronti di
Pvb Solutions Spa, Red 2 Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Solveni C.F. SLVMRC63D02H501B, Pietro Adami C.F. DMAPTR67C06H501Y, con domicilio eletto presso Marco Solveni in Venezia, Castello, 5204;
per l’annullamento
Della determinazione n. 192 del 29/07/2016 recante “approvazione verbali di gara per l’affidamento triennale, mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, di servizi di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici della casa di riposo CIG 6544450AFA aggiudicazione definitiva” con cui il Centro dei Servizi Sociali ha aggiudicato la gara in parola all’RTI controinteressata; della pec dello 01/08/2016, ivi compresa l’allegata nota prot. n. 1963 datata 29/07/2016, con le quali il Centro Servizi Sociali ha comunicato al ricorrente l’intervenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto; di tutti i verbali di gara, di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Centro dei Servizi Sociali Villa “C. Resemini” e di Pvb Solutions Spa e di Red 2 Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il ricorso possa essere deciso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., assumendo portata dirimente la fondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale si è dedotta la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica, dovuta alla previsione, nell’offerta tecnica della ditta controinteressata PVB, di una franchigia annuale per lavori di manutenzione straordinaria fino a concorrenza di 5.000,00 euro;
Ritenuto che infatti emerga con evidenza dal verbale della seduta del 20 maggio 2016 (n. 4, punto A2) come la previsione di tale franchigia – che indubbiamente costituisce un elemento economico, essendo genericamente e indistintamente riferita a tutta la gestione della manutenzione straordinaria per i servizi oggetto di appalto – abbia inciso in maniera determinante sulla valutazione dell’offerta tecnica della ditta PVB, essendo stata favorevolmente apprezzata, fra le migliorie da quest’ultima proposte, “soprattutto” la previsione di tale franchigia;
Ritenuto che, pertanto, la prospettazione di tale risparmio economico, impropriamente introdotta nell’offerta tecnica, abbia alterato l’imparziale valutazione da parte della commissione, irrilevante essendo la marginalità degli interventi di manutenzione straordinaria, avendo comunque inciso la franchigia offerta sulla differente attribuzione dei punteggi alle due ditte concorrenti;
Ritenuto che ogni altra questione dedotta nel ricorso possa rimanere assorbita, dovendo la ditta aggiudicataria essere esclusa in ossequio al divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica;
Ritenuto che pertanto il ricorso debba essere accolto sotto tale profilo;
Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
condanna le parti resistenti in solido a rimborsare le spese di lite alla ricorrente che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pietro De Berardinis, Consigliere
Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Nicola Fenicia | Maurizio Nicolosi | |
IL SEGRETARIO