Sottoscrizioni elettorali: invalide se sconosciuti i nomi dei candidati

Il TAR Piemonte, Sez. II, con la sentenza n. 1402 dell’ 11 novembre 2016, ha dichiarato llegittimite le sottoscrizioni elettorali dei presentatori di lista avvenute in una data in cui ancora non erano stati resi noti i nominativi dei candidati.

Nel caso di specie non vi era alcun elemento da cui poter dedurre con certezza che chi ha apposto quelle sottoscrizioni intendesse sostenere una lista in una competizione elettorale, proprio perchè se da un lato l’autentica si limita ad attestare che una serie di firme sono state apposte in una certa data da determinate persone,  dall’altro ciò non permette di affermare che quelle firme siano state raccolte per una determinata competizione elettorale o a sostegno di una lista piuttosto che di un’altra.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

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Pubblicato il 10/11/2016

N. 01402/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 693 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gregorio Tetro, rappresentato e difeso dall’avv. Sara Franchino, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Cibrario, 6;

contro

Comune di Torino;

nei confronti di

Marco Novello;
Maria Luciana Pronzato, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Clotilde Ingrassia, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Palmieri, 34-bis;

per l’annullamento

– del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale del 9 giugno 2016, di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere della V Circoscrizione del Comune di Torino;

– dei verbali di ammissione delle liste alla competizione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale delle liste “Lega Padana Piemont” (verbale del 7 maggio 2016, n. 7), “Amici 4 Zampe” (verbale del 7 maggio 2016, n. 8), “M.I.D.A. – Automobilista” (verbale del 7 maggio 2016, n. 11), “Disoccupati Precari ed Esodati” (verbale del 7 maggio 2016, n. 10);

– dei verbali di ammissione delle liste alla competizione elettorale del Consiglio della V Circoscrizione del Comune di Torino resi dalla VIII Sottocommissione Elettorale Circondariale di Torino delle liste denominate “Lega Padana Piemont” (verbale del 7 maggio 2016, n. 31), “Amici 4 Zampe” (verbale del 6 maggio 2016, n. 15), M.I.D.A. – Automobilista” (verbale del 6 maggio 2016, n. 17), “Disoccupati Precari ed Esodati” (verbale del 6 maggio 2016, n. 16);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Maria Luciana Pronzato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso in epigrafe è stato proposto da Gregorio Tetro, in qualità di elettore del Comune di Torino nella V Circoscrizione e di candidato alla carica di Presidente del Consiglio della medesima V Circoscrizione. Dagli atti depositati in giudizio risulta, in effetti, che il ricorrente ha partecipato alla competizione elettorale nella lista UDC Area popolare, che ha ottenuto 1.098 voti (pari al 2,17% del totale), che la sua lista è la prima a non aver espresso un candidato eletto (come risulta dal verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale del 9 giugno 2016).

Il ricorrente chiede di modificare in suo favore l’esito elettorale, attraverso la correzione relativa alla controinteressata Maria Luciana Pronzato, eletta quale candidata alla carica di Presidente per le liste “Lega Padana Piemont – Disoccupati Precari Esodati – Amici 4 Zampe – M.I.D.A. Automobilista”, che hanno ottenuto complessivamente 1.504 voti.

Egli afferma, in sintesi:

– che il raggruppamento di liste che ha sostenuto Maria Luciana Pronzato è stato ammesso alla competizione elettorale ai sensi dell’art. 56, comma 12, dello Statuto della Città di Torino, che prevede la sufficienza di cinque firme di presentazione, qualora una lista con il medesimo simbolo sia stata ammessa alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale;

– che le quattro liste in questione sarebbero state illegittimamente ammesse a partecipare alle elezioni per il Consiglio Comunale, per i seguenti vizi:

a) mancanza delle necessarie dichiarazioni ex art. 10 d.lgs. n. 235/2012 nelle forme di cui all’art. 46 d.P.R. n. 445/2000 nei moduli di accettazione della candidatura;

b) moduli di firme di sottoscrittori raccolti prima dell’emissione del decreto del Ministro dell’Interno di indizione dei comizi elettorali;

c) sottoscrittori deceduti oltre 180 giorni prima del deposito delle liste;

d) irregolarità formali e presunti falsi materiali ed ideologici.

Il ricorrente chiede quindi di verificare l’illegittimità dell’ammissione delle liste contestate alle elezioni comunali, al fine di desumerne l’illegittimo avvalimento della facoltà prevista dall’art. 56, comma 12, dello Statuto comunale nel contesto della elezione circoscrizionale. Infatti, avendo la predetta coalizione presentato liste sottoscritte unicamente da cinque elettori, qualora le parallele liste ammesse a partecipare alla competizione elettorale per il Consiglio Comunale avessero beneficiato di una illegittima ammissione, anche l’ammissione ai fini delle elezioni circoscrizionali risulterebbe viziata e dovrebbe essere annullata.

A sostegno delle proprie tesi, il ricorrente deposita documentazione esemplificativa, elencando ulteriori atti depositati nel procedimento elettorale per le elezioni del Consiglio Comunale di cui chiede l’acquisizione al presente giudizio.

Si è costituita la controinteressata Maria Luciana Pronzato, chiedendo il rigetto del ricorso.

In seguito, il ricorrente ha depositato un atto di motivi aggiunti che fa riferimento al procedimento penale pendente a carico di Ferdinando Luigi Berthier, colui che ha autenticato le sottoscrizioni raccolte per la presentazione alle elezioni comunali delle liste oggetto di contestazione, rinviato a giudizio immediato dal G.I.P. del Tribunale di Torino.

In ragione della proposizione di motivi aggiunti, la causa, chiamata all’udienza dell’11 ottobre 2016, è stata rinviata all’udienza del 9 novembre 2016, in vista della quale il ricorrente ha depositato una memoria conclusiva, richiamando il contenuto delle recenti sentenze di questa Sezione n. 1280 e n. 1281 pubblicate il 12 ottobre 2016.

Infine, all’udienza del 9 novembre 2016 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

Ai fini della definizione del presente giudizio, è decisivo il richiamo delle sentenze da ultimo citate, con cui questa Sezione ha accolto i ricorsi proposti contro l’esito delle elezioni relative alle Circoscrizioni n. 6 e n. 7 della Città di Torino, esaminando censure del tutto analoghe a quelle qui dedotte intorno all’illegittima ammissione alle elezioni per il Consiglio Comunale di Torino delle stesse liste (oltre ad altre) che hanno sostenuto la candidata alla carica di Presidente della Circoscrizione n. 5 Maria Luciana Pronzato.

In quelle sentenze, per quanto qui interessa, si è affermato: “Parte ricorrente ha dedotto svariate censure riassumibili in una complessiva contestazione di idoneità degli elenchi di firme di elettori depositati da tali liste ai fini dell’ammissione alla competizione elettorale per il consiglio comunale… Fermi gli innumerevoli indici di inattendibilità della documentazione in atti già al vaglio del giudice penale… ritiene il collegio che sussista un dirimente profilo di censura suscettibile di autonomo vaglio, in quanto non precluso dal valore di fede pubblica delle autenticazioni. Pressoché tutti i moduli recanti elenchi di firme e prodotti in atti… sono così composti: sulla prima facciata sono indicati il nome della lista, il contrassegno, l’intestazione “atto separato presentazione di candidato a sindaco del Comune di Torino e di lista”; è poi presente una formula del seguente tenore “elenco n… di sottoscrittori della lista recante il contrassegno…per l’elezione del sindaco e consiglio comunale di Torino che si terrà il 5 giugno 2016, collegata al candidato sindaco …e nelle persone nell’ordine seguente” (segue elenco dei candidati) al fondo di detta facciata si legge: “i sottoscritti elettori sono informati ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 del 1996 che il promotore della sottoscrizione è il comitato……., con sede….. Sono altresì informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla l. n. 108 del 1968 e successive modificazioni e dalla l. n. 43 del 1995 e secondo modalità a ciò strettamente collegate”. La facciata il cui contenuto è stato appena descritto non reca alcuna autentica, né alcuna sottoscrizione di elettore. Sulla seconda facciata, priva di intestazione, simboli e qualsivoglia indicazione inerente le elezioni, compare invece un mero elenco di firme su modulo con campi predefiniti per l’inserimento di nome, cognome, luogo, data, comune di nascita e firma. In calce a detto elenco si rinviene l’autentica nella quale, con formule più o meno similari, il consigliere F.B. attesta “come vere e autentiche le firme apposte in sua presenza”, precisando di avere identificato “ciascuno con il documento indicato a margine”. In sostanza l’attestazione del consigliere concerne il fatto che le firme siano autentiche, che siano state apposte in sua presenza nella data ivi indicata, che i sottoscrittori siano stati identificati con il documento indicato. In nessuna parte della facciata che reca le firme e l’autentica si puntualizza che dette firme sono state raccolte per l’ammissione di una certa lista alle elezioni; né vi è alcun elemento che consenta di collegarle logicamente ad una certa lista e persino ad una certa elezione o ad un procedimento elettorale. Non vi è in sostanza alcun elemento che consenta di affermare che chi ha apposto quelle sottoscrizioni intendeva sostenere una lista in una competizione elettorale. Al fondo dell’elenco di firme si rinviene ancora un avviso in materia di privacy per il consenso al trattamento dei dati personali (avviso che, per altro, menziona l’art. 22 della l. n. 675 del 1996, cioè una disposizione che, all’epoca della presunta autentica – 2016 – era abrogata da più di dieci anni). In tale contesto documentale, già oggettivamente ed intrinsecamente critico, manca, per le modalità di redazione degli elenchi di firme, qualsiasi elemento, coperto da fede pubblica discendente dall’autentica, che consenta di affermare che le sottoscrizioni sono state raccolte all’interno di un procedimento elettorale e quindi autenticate, presupposto naturale ed indispensabile (art. 3 l. n. 81/1993) della disciplina di cui all’art. 14 della l. n. 53 del 1990. … L’autentica si limita ad attestare (con tutte le perplessità emerse nel corso del procedimento penale, e che solo in altra sede potranno essere verificate) che una serie di firme sono state apposte in presenza del consigliere F.B. in una certa data da determinate persone; nessun elemento di questi documenti consente, per contro, di affermare, con le garanzie proprie della fede pubblica, che quelle firme siano state raccolte per una determinata competizione elettorale e nell’ambito di un procedimento elettorale o a sostegno di una piuttosto che di un’altra lista, né vi sono elementi che consentono di ritenere che chi ha apposto quelle firme intendesse sostenere una lista. Ritiene quindi il collegio che la documentazione presentata dalle liste Lega Padana Piemont, Amici 4 Zampe, Disoccupati Precari ed Esodati, e Forza Toro non fosse intrinsecamente idonea a soddisfare le necessità del procedimento elettorale e che le contestate liste non potessero essere ammesse sulla base di siffatti inidonei (ed anonimi nel fine) elenchi di sottoscrizioni. D’altro canto, mancando delle caratteristiche della fede pubblica il vincolo tra le firme sulla seconda facciata e le liste riportate sulla prima facciata dei fogli in atti (materialmente uniti ma logicamente sconnessi), pare al collegio di poter, là dove chiaramente documentalmente evincibile, rilevare la palese assenza di collegamento logico tra la prima e la seconda facciata del documento, anche a prescindere da un giudizio di querela di falso. Come evidenziato dal ricorrente, infatti, numerosi degli elenchi di firme sono afflitti dalla seguente incompatibilità logica e cronologica, documentalmente evincibile sulla base del loro solo contenuto intrinseco: quasi tutte le candidature risultano essere state accettate tra il mese di aprile e il mese di maggio 2016 (in sostanza successivamente al decreto che, l’8.4.2016, ha fissato la data delle elezioni); molte delle autentiche recano una data anteriore all’aprile 2016. … Nel caso di specie, non si tratta di delimitare il limite temporale entro cui è possibile raccogliere le sottoscrizioni a sostegno di una lista ma di evidenziare una palese incompatibilità logica e cronologica tra la data (presunta autentica) della raccolta delle firme e la data di formazione della lista stessa, pure materialmente giustapposta all’elenco di firme. Infatti al momento in cui le firme sono state autenticate (e detto momento è coperto da fede pubblica fino a querela di falso, poiché il foglio ove si rinviene l’autentica reca, come prescritto dalla normativa, una data), l’elenco di candidati che figura nella prima facciata dei documenti non era e non poteva essere neppure noto, perché la gran parte dei candidati che vi figurano non avevano nemmeno ancora accettato la loro candidatura. E’ quindi indiscutibile che quegli elenchi di firme, corredati da data autentica anteriore all’8.4.2016, non possono essere stati riferiti ad una lista la cui composizione, a quella data, era certamente ignota; ancora buona parte delle facciate dei fogli che riportano la lista presuntivamente sostenuta recano l’indicazione dattiloscritta (e non oggetto di alcun correzione, pur in un contesto ove le correzioni sono numerosissime, tanto che in alcuni moduli risulta persino cancellato e corretto il nome del candidato sindaco – cfr. elenchi n. 1 e n. 20 della lista “Amici a 4 zampe”) del 5.6.2016 come data di elezione. Essendo pacifico che detta data è stata individuata solo l’8.4.2016, anche in tal caso, l’indicazione è logicamente incompatibile con tutti gli elenchi di firme che portano una data di autentica (quella sì fidefacente), anteriore all’8 aprile, cioè al primo momento in cui la data della competizione elettorale del 5.6.2016 è stata resa nota. Ne discende che la prima facciata (recante la lista sostenuta) non poteva esistere ed essere in quel modo compilata alla data (autentica) di raccolta delle firme. Le intrinseche ed ineludibili incompatibilità logiche tra le due facciate dimostrano vieppiù, ove ve ne fosse bisogno, che l’autentica, per le modalità con cui è stata apposta, come già detto non può assistere il collegamento logico tra le due facciate, non foss’altro perché ne risulterebbero autenticati dati tra loro oggettivamente incompatibili, sicché dati cronologici tra loro contrastanti dovrebbero ritenersi contestualmente assistiti da fede pubblica in virtù di uno stesso documento. … Il numero di firme inidonee per effetto del dedotto vizio cronologico porta il numero di firme residue per ogni lista ampiamente al di sotto delle 500 necessarie ai sensi dell’art. 3 della l. n. 81/1993;… Dai dati esposti il numero di firme teoricamente idoneo a sostenere le varie liste (in quanto successivo all’8.4.2016 e quindi almeno temporalmente compatibile con la formazione della lista stessa) risulta ampiamente inferiore al necessario (pari a 500 firme per un Comune delle dimensioni di Torino)”.

In sostanza, con le sentenze richiamate si è accertato che le liste di cui qui si controverte sono state illegittimamente ammesse alle elezioni per il Consiglio Comunale di Torino; ne è seguito l’accertamento dell’illegittimità dell’ammissione delle medesime liste alle elezioni per le Circoscrizioni n. 6 e n. 7.

Identiche conclusioni devono trarsi, ad avviso del Collegio, per l’ammissione delle liste predette alle elezioni per la Circoscrizione n. 5, nei cui confronti sono state articolate censure analoghe dall’odierno ricorrente.

L’impugnativa va dunque accolta, restando assorbite le ulteriori censure, con conseguente annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti adottato in data 9 giugno 2016 dall’Ufficio Elettorale Centrale, nella parte relativa alla elezione di Maria Luciana Pronzato a membro del Consiglio della Circoscrizione n. 5 del Comune di Torino. Perciò, ai sensi dell’art. 130, nono comma, cod. proc. amm., deve disporsi la correzione del risultato elettorale mediante la sostituzione del ricorrente Gregorio Tetro alla controinteressata Maria Luciana Pronzato quale membro del Consiglio della Circoscrizione n. 5 del Comune di Torino.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

La Segreteria del Tribunale provvederà immediatamente alle comunicazioni di rito previste dall’art. 130, ottavo comma, cod. proc. amm., per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto:

a) annulla l’atto di proclamazione degli eletti adottato in data 9 giugno 2016 dall’Ufficio Elettorale Centrale, nella parte relativa alla elezione di Maria Luciana Pronzato a membro del Consiglio della Circoscrizione n. 5 del Comune di Torino;

b) per l’effetto, dispone la correzione del risultato elettorale mediante la sostituzione a Maria Luciana Pronzato del ricorrente Gregorio Tetro quale membro del Consiglio della Circoscrizione n. 5 del Comune di Torino;

c) condanna Maria Luciana Pronzato a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge);

d) compensa le spese nei confronti del Comune di Torino e di Marco Novello;

e) manda alla Segreteria di procedere immediatamente alle comunicazioni prescritte dall’art. 130, ottavo comma, cod. proc. amm., per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Savio Picone, Consigliere, Estensore

Paola Malanetto, Primo Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Carlo Testori

IL SEGRETARIO

Redazione

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