La Corte Costituzionale con la sentenza n. 251/2016 ha dichiarato incostituzionali alcuni punti della legge delega relativa alla Riforma Madia (legge 124/2015): sono stati dichiarati incostituzionale i decreti attuativi su dirigenza pubblica e servizi pubblici locali (ora ritirati), viziati di incostituzionalità anche quelli (già pubblicati in Gazzetta Ufficiale da mesi) su “furbetti del cartellino” e società partecipate.
La Consulta ha dichiarato, pertanto, “l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.”.
Viene bocciata pertanto una delle riforme più importanti dell’esecutivo, quella della Pubblica Amministrazione (Riforma Madia), provvedimento su cui ha lavorato sin dal suo insediamento il governo Renzi. La legge delega Madia – ha statuito la Corte, è “parzialmente illegittima” perché lede in alcuni punti chiave l’autonomia delle Regioni: su dirigenti pubblici, organizzazione del lavoro, società partecipate e servizi locali. I decreti di attuazione infatti, in gran parte già approvati dal governo, hanno bisogno di una “intesa” con i governatori in Conferenza Unificata, non di un semplice “parere”.
Con specifico riferimento alle norme contenenti la delega al Governo in tema di riorganizzazione della dirigenza pubblica (art. 11), la Corte costituzionale ha ravvisato “un concorso di competenze, inestricabilmente connesse, statali e regionali, nessuna delle quali è prevalente, in particolare in relazione all’istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali e alla definizione, da un lato, dei requisiti di accesso, delle procedure di reclutamento, delle modalità di conferimento degli incarichi, nonché della durata e della revoca degli stessi (aspetti inerenti all’organizzazione amministrativa regionale, di competenza regionale), dall’altro, di regole unitarie inerenti al trattamento economico e al regime di responsabilità dei dirigenti (aspetti inerenti al rapporto di lavoro privatizzato e quindi riconducibili alla materia dell’ordinamento civile, di competenza statale)”.
Pertanto, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, nella parte in cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è l’intesa, ma il semplice parere, non idoneo a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali, il cui luogo idoneo per l’intesa è, dunque, la Conferenza Stato-Regioni e non la Conferenza unificata.
Si configura uno scenario del tutto nuovo e complesso, dal momento che il governo dovrà ridefinire i contenuti della legge delega 124/2015 che prevede i 17 decreti attuativi. Occorre pertanto una nuova legge per sanare l’errore sanzionato dalla Consulta: si torna pertanto in Parlamento. Solo successivamente si potranno riscrivere i decreti attuativi bocciati, stavolta preceduti dall’intesa con le Regioni.
Clicca qui per il testo della sentenza della Consulta