Condono edilizio: è illegittima l’ordinanza di demolizione in caso di domanda inevasa

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 5028 del 29 novembre 2016 si è pronunciato sulla legittimità o meno dell’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo per il quale è stata presentata una domanda di condono rimasta inevasa in quanto il Comune non vi aveva ancora provveduto.

I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che ai sensi dell’art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 – applicabile anche ai condoni presentati ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 26 (cfr. comma 28 di tale articolo) – la presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative.

Nel caso di specie risultava che gli appellanti avevano presentato, in data 9 dicembre 2004, domanda di condono, ai sensi del suddetto art. 32, non ancora definito, con la conseguenza che l’amministrazione non avrebbe potuto adottare l’atto di demolizione, oggetto di impugnazione nel presente giudizio.

Si legge ancora dalla sentenza: “Né varrebbe rilevare, come ha fatto il primo giudice, che il manufatto non esisteva prima della domanda di condono sia perché tale circostanza risulta contraddetta dalla produzione documentale degli appellanti sia perché è questo un elemento che dovrà essere oggetto di accertamento nel diverso procedimento di sanatoria”.

È pertanto illegittima una ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ove per esso sia stata presentata una istanza di condono sulla quale il Comune non si è ancora pronunciato.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

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Pubblicato il 29/11/2016

N. 05028/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3678 del 2012, proposto da:
Gianfranco Bardelli e Santina Cappuccini, rappresentati e difesi dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dagli avvocati Rodolfo Murra e Umberto Garofoli, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Roma Capitale – Municipio XX, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Ente Regionale Parco di Veio, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata 24 gennaio 2012, n. 716 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione I-quater.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Giancarlo Viglione e Umberto Garofoli.

FATTO e DIRITTO

1.– Roma Capitale, con determinazione 10 agosto 2011, n. 1398, ha ingiunto ai signori Bardelli Gianfranco e Cappuccini Santini la demolizione di una costruzione di metri quadrati 45 in un’area di 4.000 metri quadrati «chiusa e recintata».

I soggetti intimati hanno proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, deducendo l’illegittimità della determinazione amministrativa, in quanto era stata presentata, in data 9 dicembre 2004, domanda di condono.

2.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 24 gennaio 2012, n. 716, ha rigettato il ricorso. In particolare, si è affermato che dalla documentazione depositata dall’amministrazione comunale risulta che, nel mese di giugno 2004, sull’area in questione non risultava esistente alcun manufatto.

3.– I ricorrenti in primo grado hanno proposto appello, prospettando le censure fatte valere in primo grado.

4.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 13 ottobre 2016.

5.– L’appello è fondato.

6.– L’art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) prevede che la presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative. Ne consegue che, nella pendenza della definizione di tali domande, non può essere, tra l’altro, adottato alcun provvedimento di demolizione. Tale disposizione si applica anche ai condoni presentati ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 26 (cfr. comma 28 di tale articolo).

Nella fattispecie in esame risulta che gli appellanti hanno presentato, in data 9 dicembre 2004, domanda di condono, ai sensi del suddetto art. 32, non ancora definito, con la conseguenza che l’amministrazione non avrebbe potuto adottare l’atto di demolizione, oggetto di impugnazione nel presente giudizio.

Né varrebbe rilevare, come ha fatto il primo giudice, che il manufatto non esisteva prima della domanda di condono sia perché tale circostanza risulta contraddetta dalla produzione documentale degli appellanti sia perché è questo un elemento che dovrà essere oggetto di accertamento nel diverso procedimento di sanatoria.

7.– La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

a) accoglie l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza 24 gennaio 2012, n. 716, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, accoglie il ricorso di primo grado e annulla la determinazione di Roma Capitale 10 agosto 2011, n. 1398;

b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Dante D’Alessio, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenzo Lopilato Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

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