Dai vari forum on line sembrerebbe questa la traccia dell’atto di amministrativo dell’esame avvocato 2016 in corso di svolgimento.
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In data 23 aprile 2016, Tizio aliena a Caio un immobile di interesse storico artistico (ritualmente dichiarato) di sua proprietà. Al fine di ottemperare all’obbligo di legge, lo stesso trasmette alla competente Soprintendenza, con lettera raccomandata ricevuta in data 2 maggio 2016, copia autentica del contratto di compravendita.
Il Ministero per i beni e le attività culturali, senza comunicare l’avvio di procedimento agli interessati, esercita il diritto di prelazione sull’immobile con provvedimenti del 25 ottobre 2016, nel quale, dopo aver affermato la sussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione del termine “lungo” di 180 giorni (non avendo Tizio effettuato la prescritta denuncia di alienazione), si limita a fare generico riferimento all’interesse storico-artistico dell’immobile stesso.
Tale provvedimento viene consegnato all’ufficio notificatore il 26 ottobre 2016 e notificato alle parti del contratto in data 4 novembre 2016.
Caio, preoccupato di perdere la proprietà del predetto immobile, si reca dunque da un legale al quale, dopo aver esposto i fatti sopra detti, rappresenta che Tizio, nel trasmettere alla Soprintendenza copia del contratto di compravendita, aveva comunque indicato il domicilio in Italia di ciascuna delle parti contraenti.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni del proprio assistito, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.