Vigilanza sui contratti pubblici: il parere del CdS

Il Consiglio di Stato, Commissione Speciale, ha reso il parere n. 2777 del 28 dicembre 2016 su richiesta presentata dall’ANAC in ordine allo “schema di regolamento in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici di cui all’art. 211, comma 2, e 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Lo schema di regolamento disciplina i procedimenti inerenti all’attività di vigilanza, esercitata dall’ANAC, in attuazione dell’art. 213 del codice, rubricato “Autorità Nazionale Anticorruzione” e dell’art. 211, comma 2, dello stesso codice, dedicato ai “pareri di precontenzioso dell’ANAC”.

Si legge nel parere: “Il codice, in attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. t), della legge delega (l. n. 11 del 2016), ha rafforzato i poteri dell’Autorità con l’attribuzione, in particolare, di un potere finalizzato all’emissione di raccomandazioni vincolanti nei confronti delle stazioni appaltanti, per l’annullamento in autotutela di atti della procedura di gara illegittimi. Esse differiscono dalle ordinarie raccomandazioni non vincolanti, che comportano solo conseguenze sanzionatorie, ai sensi dell’art. 213 dello stesso codice, nei confronti delle amministrazioni inadempienti”.

Quanto agli effetti tipici della vigilanza, lo schema fa riferimento solo a due possibili tipologie e, cioè, all’emanazione di una raccomandazione vincolante o di una raccomandazione semplice, la prima inerente a gravi e tassative violazioni della sola fase di gara (come prescrive l’art. 211, comma 2, del codice), la seconda inerente, invece, alle violazioni, anche non gravi, sia della fase di gara sia della fase di esecuzione del contratto.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribadito che le due tipologie non esauriscono il novero delle attribuzioni spettanti all’ANAC: in particolare, l’ANAC ha una serie di poteri-doveri di segnalazione, proposta e relazione nei confronti di Governo e Parlamento (art. 213, comma 3, lett. c), d), e), nonché il potere-dovere di segnalazione-denuncia degli illeciti agli organi di controllo delle stazioni appaltanti, alla Corte dei conti, alla Procura della Repubblica (art. 213, comma 6).

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Redazione

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