Il TAR Sardegna, Sez. I, con la sentenza n. 10 del 9 gennaio 2017 si è pronunciato sulla competenza del giudice chiamato a decidere su una controversia avente ad oggetto l’attività contrattuale della P.A. finalizzata all’individuazione di immobili da utilizzare per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione.
Il TAR adito, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ha affermato che “la P.A. che procede alla locazione di immobili da adibire alla propria attività istituzionale (nella specie, una ASL per il reperimento di locali da adibire a distretto sanitario territoriale) agisce secondo le regole del diritto privato, anche nel caso in cui facoltativamente indìca una gara per individuare gli immobili stessi; ne consegue che ogni controversia attinente al contratto di locazione stipulato e/o alla fase precontrattuale concerne diritti soggettivi e, per tale motivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario” (Corte di Cassazione, Sezioni unite, 8 luglio 2015, n. 14185).
A conferma di ciò, i giudici del TAR della Sardegna hanno ribadito che il contratto di locazione non può essere annoverato né tra i “contratti di fornitura” di cose delle P.A. né tra i contratti di fornitura di servizi, essendo in quest’ultimo caso necessaria, da parte del locatore, una prestazione di attività in favore del destinatario.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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Pubblicato il 09/01/2017
N. 00010/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2016, proposto da:
Comune di Tempio Pausania in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppina Demuro C.F. DMRGPP66R46L093X, con domicilio eletto presso Rosanna Patta in Cagliari, via Sonnino n. 84;
contro
Asl 2 – Olbia Tempio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Tack C.F. TCKCRL75M28F023L, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via S. Sonnino 77;
Regione Sardegna, Regione Sardegna Assessorato Regionale Igiene Sanità ed Assistenza Sociale, Comune di Aggius non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– della delibera n. 16 del 5.1.2016 emessa dal Commissario Straordinario della Asl n. 2 di Olbia, avente ad oggetto l’autorizzazione alla stipula di un contratto di locazione passiva con il Comune di Aggius;
– di ogni altro atto ad esso presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Asl 2 – Olbia Tempio;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il Comune ricorrente che in data 5 gennaio 2016 il Commissario straordinario della ASL 2 di Olbia ha adottato la deliberazione n. 16 avente ad oggetto “autorizzazione alla stipulazione contratto di locazione passiva con il Comune di Aggius”.
La deliberazione autorizzava la stipula di un contratto di locazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 per l’immobile sito nel Comune di Aggius di proprietà del medesimo Comune, da destinare a sede dei servizi veterinari della ASL per un canone annuo di € 10.000 oltre I.V.A..
La ASL, in relazione ai servizi in oggetto aveva chiesto ai Comuni di Tempio Pausania e Aggius la disponibilità di locali da avere in comodato d’uso, rappresentando l’esigenza di non proseguire in rapporti locatizi onerosi.
La ASL evidenziava la volontà di stralciare dal proprio bilancio canoni di locazione rendendo così disponibili risorse economiche da assegnare al potenziamento e/o razionalizzazione dei servizi sanitari nella città di Tempio Pausania.
Il Comune di Tempio Pausania con nota prot. 23651 del 19 ottobre 2015 comunicava la propria disponibilità ad accogliere la richiesta della ASL e al fine di approfondire gli aspetti tecnici proponeva un incontro per il 23 ottobre al quale la ASL comunicava di partecipare.
Con nota prot. 28910 del 17.12.2015 il Comune di Tempio confermava la volontà individuando i locali siti nell’area della ex caserma Fadda.
Alla nota del Comune non seguiva riscontro da parte della ASL che invece optava per diversa soluzione con controparte il Comune di Aggius.
Avverso gli atti indicati in epigrafe è insorto il Comune di Tempio Pausania deducendo le seguenti articolate censure:
violazione di legge, illegittimità per violazione e falsa applicazione delle regole e dei principi in materia di contabilità pubblica per i negozi che comportino una spesa, art. 3 R.D. 2440/1923 e in materia di evidenza pubblica di derivazione statale e comunitaria, illegittimità per violazione del principio di trasparenza, di pubblicità dell’azione amministrativa nonché di tutela della concorrenza, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento di atti e fatti, sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà, danno erariale.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.
Si costituiva l’ASL 2 di Olbia eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 12 ottobre 2016 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’eccezione sollevata dalla difesa della ASL 2 è fondata.
La questione può essere risolta sulla base del più recente orientamento delle Sezioni Unite che hanno affermato che la P.A. che procede alla locazione di immobili da adibire alla propria attività istituzionale (nella specie, una ASL per il reperimento di locali da adibire a distretto sanitario territoriale) agisce secondo le regole del diritto privato, anche nel caso in cui facoltativamente indìca una gara per individuare gli immobili stessi; ne consegue che ogni controversia attinente al contratto di locazione stipulato e/o alla fase precontrattuale concerne diritti soggettivi e, per tale motivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Corte di Cassazione, Sezioni unite, 8 luglio 2015, n. 14185).
Il contratto di locazione non è riconducibile ai “contratti di fornitura” di cose delle P.A., sia perché la res locata rimane nel patrimonio del proprietario locatore e non si trasferisce in quello della controparte sia perché diversa è la causa dei due contratti, che solo nel primo caso è rappresentata dal godimento, appunto, della cosa per un tempo determinato con l’obbligo di custodia, da parte del conduttore, con la diligenza del buon padre di famiglia. Neppure è contratto di fornitura di servizi, mancando da parte del locatore una prestazione di attività in favore del destinatario, avendo il primo solo l’obbligo di consegnare la cosa oggetto di contratto e di mantenere, eventualmente, la stessa in stato idoneo all’uso convenuto.
Ogni eventuale comportamento illecito posto in essere in tale contesto si atteggia in termini di lesione della libertà negoziale dei soggetti coinvolti e/o di pregiudizievole lesione dell’affidamento da contatto sociale.
La giurisdizione sulla presente controversia appartiene quindi al Giudice ordinario.
Non resta, pertanto, al Collegio che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, nonché – in virtù del principio della cd. translatio iudicii, ai sensi dall’articolo 11 del Codice del Processo Amministrativo – indicare alla parte ricorrente il termine perentorio di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio innanzi al giudice ordinario al fine di salvaguardare gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta in questa sede.
Le spese, vista la particolarità della questione, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del T.A.R. adito e indica il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario agli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Gianluca Rovelli | Caro Lucrezio Monticelli | |
IL SEGRETARIO