E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017 la Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 relativa alle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013”.
Come si evince dal testo le presenti linee guida hanno a oggetto la «definizione delle esclusioni e dei limiti» all’accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Si legge ancora: “Tale nuova tipologia di accesso generalizzato, delineata nel novellato art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 (c.d. “Decreto trasparenza”) ai sensi del quale «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis», si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione”.
La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L’ambito dei soggetti nei confronti dei quali è possibile attivare l’accesso civico è così riassunto: pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, comma 1); enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati (art. 2-bis, comma 2); società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati (art. 2-bis, comma 3).
Infine, è stato ribadito nella Delibera il fatto che continua ad essere operativa la distinzione tra accesso civico e accesso agli atti secondo la disciplina prevista dalla L. 241/1990, in quanto differenti sono le finalità e le esigenze perseguite attraverso il ricorso ad una tipologia piuttosto che all’altra, atteso che l’ordinamento appare ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell’attività amministrativa, divenendo così la conoscibilità generalizzata degli atti la regola, attenuata solo in presenza di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi e/o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.