Istituzione organismo indipendente per valutazione performance delle PA: in Gazzetta il decreto

E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2017, il decreto adottato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica del 2 dicembre 2016 recante “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”.

Tale decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 6, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”, entrato in vigore il 2 luglio 2016.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha il compito di promuovere e coordinare le attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche in conformità ad una pluralità di specifici criteri quali, ad esempio, l’uso di indicatori nei processi di misurazione e valutazione o la comparabilità dei sistemi di misurazione.

Come già accennato, in attuazione dell’art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. citato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance.

L’iscrizione all’Elenco nazionale e’ condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli organismi indipendenti di valutazione della performance.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, l’iscrizione nell’Elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) generali:
1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;

b) di competenza ed esperienza:
1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;

c) di integrità:
1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
3. non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del mandato;
4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

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Redazione

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