La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 2510 del 31 gennaio 2017, si è pronunciata sugli incarichi dirigenziali per i quali può trovare applicazione il c.d spoils system, ossia la revoca automatica degli incarichi stessi.
La suprema Corte ha affermato che “Lo spoils system, dunque, è legittimo solo in relazione ai cd. incarichi dirigenziali «apicali», che non attengono a una semplice attività di gestione”.
Continua la sentenza: “I principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale hanno trovato nel tempo rispondenza nell’evoluzione della normativa statale, in quanto l’attuale formulazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che la cessazione del rapporto di ufficio in corso di svolgimento può essere conseguenza soltanto di accertata responsabilità dirigenziale: la vigente disciplina statale, dunque, ha escluso dal sistema di regolazione della dirigenza tutte le fattispecie di spoils system, con la sola eccezione, ammessa sul piano costituzionale, degli incarichi di vertice”.
La Cassazione ha ritenuto legittima, nel caso che ha costituito oggetto di trattazione e in applicazione del principio dello spoils system, la revoca automatica dell’incarico di un dirigente generale della Regione (appartenente o meno al ruolo regionale della dirigenza), capo dipartimento, il quale “ha la funzione di coordinare e dirigere il dipartimento, assicurando l’unitarietà di azione e a tal fine assistere gli organi di direzione politica”.
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