E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2017 il Comunicato dell’ANAC del 21 dicembre 2016 recante “Modelli di segnalazione all’Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio della Autorità, relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico”.
Si legge nel Comunicato: “Al fine di esercitare il potere sanzionatorio riconosciuto all’Autorità dal decreto legislativo n. 50/2016 e, nelle more delle emanande linee guida di cui all’art. 83, comma 2, del nuovo codice, il Consiglio dell’Autorità ha adottato i nuovi modelli di segnalazione, destinati agli operatori del settore (stazioni appaltanti, SOA, operatori economici e soggetti interessati), correlati alle fattispecie che danno luogo all’esercizio del potere sanzionatorio previsto dal menzionato art. 213 del decreto legislativo n. 50/2016”.
Nel Comunicato l’ANAC precisa che in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, con riferimento al possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante ha l’obbligo di predisporre apposita segnalazione all’ANAC, che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione di apposita annotazione interdittiva nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.
Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione di carattere pecuniario, come disposto dall’art. 213, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, che conferisce all’ANAC il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie tra un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50000.