Si è tenuto ad Alcamo (TP) il 16 febbraio scorso il convegno dal titolo “Project Financing ed efficientamento della pubblica illuminazione”, durante il quale è stato trattato, tra gli altri, il tema del Partenariato Pubblico Privato (PPP) nel nuovo Codice Appalti (D. lgs. 50/2016) con l’intervento dell’avv. Carmelo Giurdanella.
Tanti gli spunti interessanti e gli argomenti trattati, in considerazione della specificità e dell’importanza dell’argomento.
Nel corso degli interventi che si sono succeduti, è stato dato rilievo al ruolo dei settori dell’energia e dell’efficienza energetica, intesi quali occasioni di sviluppo per la Sicilia, soprattutto nel rilancio delle opere pubbliche, e alla rilevanza dello strumento contrattuale del PPP per la concreta realizzazione di tale obiettivo.
In particolare, nel proprio intervento, l’avv. Carmelo Giurdanella ha messo in evidenza l’importanza strategica dello strumento del PPP quale possibile e adeguata risposta ad una crisi mondiale certamente non transitoria, ma strutturale, in quanto il PPP implica necessariamente una lunga collaborazione tra la componente pubblica e quella privata al fine dello svolgimento di un lavoro in totale sinergia volto al raggiungimento di obiettivi posti a base di un progetto.
Il raggiungimento del risultato passa attraverso la compresenza di alcuni elementi fondamentali, come la competenza, l’indipendenza, la capacità decisionale e la piena assunzione di responsabilità dei soggetti coinvolti nel PPP.
Infine, l’avv. Carmelo Giurdanella ha illustrato, dal punto di vista tecnico-giuridico, la disciplina del PPP, muovendo dalla matrice anglosassone dell’istituto al suo progressivo recepimento negli ordinamenti giuridici di civil law, tra i quali l’ordinamento italiano con il nuovo Codice dei Contratti pubblici (artt. 180-191 D. Lgs. 50/2016), svolgendo altresì un’accurata disamina dei singoli contratti, e in particolare:
– il partenariato pubblico-privato propriamente detto;
– il project financing o finanza di progetto, con assoluto risalto al ruolo del soggetto privato nella fase propositiva, nonché con alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base di gara, della bozza di convenzione e del piano di convenzione economico-finanziario con asseverazione delle società di revisione a ciò preposte;
– il contratto di locazione finanziaria, con riferimento alle funzioni assegnate ai soggetti coinvolti, ovvero la PA (quale committente ed esecutore del progetto da porre a base di gara, nonché selezionatore della società di leasing e del costruttore); la società di leasing (quale soggetto che si assume i rischi dell’investimento e che trasferisce al costruttore i rischi che non siano di natura finanziaria; il costruttore (che realizza l’opera e provvede, se del caso, alla sua manutenzione);
– il contratto di disponibilità, con riferimento all’affidamento a rischio e a spese dell’affidatario, della costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo;
– gli interventi di sussidiarietà orizzontale, con specifico risalto a due forme di contratto di PPP, ossia la “gestione di aree riservate al verde pubblico urbano” (art. 189, comma 1) e la “realizzazione di opere di interesse locale” (art. 189, comma 2).
– il baratto amministrativo, inteso come forma di partenariato sociale, attraverso cui cittadini singoli o in forma associata presentano progetti (interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati) sulla scorta di criteri e condizioni dettati dagli enti territoriali, i quali, in cambio, individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato.