E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 il provvedimento 15 febbraio 2017 emanato dall’ANAC, recante “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici”.
Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell’ANAC concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui agli artt. 211, comma 2, e 213, comma 3, lettere a), b), g), del codice.
L’attività di vigilanza dell’ANAC è attivata dall’ufficio competente ovvero su disposizione del consiglio, secondo una direttiva programmatica, approvata entro il 31 gennaio di ogni anno ed elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell’attività dell’anno precedente, nei seguenti casi:
a) a seguito di grave mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni dell’Autorità, ai sensi dell’art. 8 del regolamento in materia di vigilanza collaborativa;
b) a seguito di mancato adeguamento della stazione appaltante al parere di precontenzioso vincolante di cui all’art. 211, comma 1 del codice.
L’attività di vigilanza può, altresì, essere attivata a seguito di segnalazioni presentate all’Autorità secondo le modalità di cui all’art. 5.
Nel caso di segnalazione da parte di un dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblower), la trattazione della stessa è svolta dall’ufficio competente, ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall’Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza della identità del segnalante di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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