Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice delle leggi antimafia fissato dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è stata data definitiva operatività, a partire dal 7 gennaio 2016 alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
Com’è risaputo, le nuove norme in merito alla certificazione antimafia hanno stabilito che la documentazione antimafia sia rilasciata dalla prefetture mediante l’acquisizione per via telematica dei dati attraverso le banche dati del Ministero dell’Interno, di concerto a quella delle camere di commercio.
Le novità circa la certificazione antimafia, riguardano oltre alle nuove procedure di rilascio e acquisizione dei dati, anche l’allargamento del novero dei soggetti coinvolti dalle verifiche e dai controlli antimafia da parte della Prefettura.
Rimane nell’alveo della documentazione antimafia la tradizionale distinzione fra comunicazione antimafia ed informazione antimafia, la prima delle quali deve verificare la presenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011, che scaturiscono dall’applicazione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna, anche non definitive, per particolari tipologie di reati gravi, strumentali rispetto all’attività della criminalità organizzata; la seconda, oltre alle verifiche dei presupposti contenuti nella comunicazione, attiene al controllo della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese, mentre viene abrogata, con la nuova normativa, la cd. informazione atipica.
Si riportano di seguito le soglie di valore che impongono l’obbligo di rilascio della Comunicazione o della Informazione o al di sotto delle quali non va richiesta la documentazione antimafia.
a) non è richiesta nel caso di contratti di importo non superiore a 150.000 euro;
b) la comunicazione è obbligatoria per la stipula dei contratti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria.
c) l’informazione è obbligatoria per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l’autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro.
I soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. 159/2011 devono acquisire l’informazione antimafia prima di stipulare, approvare, autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67, il cui valore sia:
1) in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie. In particolare:
- in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.225.000,00 , IVA esclusa;
- in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 209.000,00 , IVA esclusa;
- in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 209.000,00 , IVA esclusa per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2014/24/UE e 2014/25/UE modificate con regolamenti UE 2014/2170 e 2015/2171;