White list: l’aggiornamento degli elenchi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa

E’ passata quasi inosservata l’emanazione del D.P.C.M. del 24 novembre 2016, pubblicato sula Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190” (“White list”).

E’ stato, pertanto, ampliato il novero dei soggetti da includere nelle c.d.” white list”, qualora non fossero riscontrati tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le attività individuate dall’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 sono:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.

Come statuito dall’art. 1 del decreto di cui sopra, l’iscrizione nell’elenco e’ soggetta alle seguenti condizioni:

a) l’assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia;

b) l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84, comma 3, del Codice antimafia.

La consultazione dell’elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l’informazione antimafia ai fini della stipula, dell’approvazione o dell’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività di cui all’art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore.

Clicca qui per il testo del decreto in Gazzetta

Redazione

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